Sez. 1, Sentenza n. 221 del 17/01/1995 Cc. (dep. 27/03/1995) Rv. 201802 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Del difensore | Indagato assistito da due difensori - Omesso avviso al difensore che non ha proposto la richiesta - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Omesso avviso al difensore che ha proposto la richiesta - Nullità assoluta ed insanabile - Sussistenza - Omesso avviso all'indagato che abbia proposto personalmente la richiesta - Nullità assoluta ed insanabile - Sussistenza.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Del difensore
In materia di misure cautelari personali, allorché la richiesta di riesame viene formulata da uno dei difensori di fiducia dell'indagato il mancato avviso all'altro difensore fiduciario non determina nullità assoluta del procedimento bensì soltanto nullità di ordine generale, che, se non eccepita tempestivamente dall'altro difensore o dall'indagato all'udienza camerale, rimane sanata, non potendo più essere dedotta in un momento successivo a quello di conclusione di detta udienza. Ad opposta conclusione deve, invece, pervenirsi allorché la richiesta di riesame provenga dallo stesso indagato ovvero dal difensore pretermesso: in questa ipotesi il mancato avviso importa una nullità assoluta del procedimento, come tale rilevabile o deducibile anche successivamente alla conclusione dell'udienza camerale e pur se non dedotta nella medesima, la diversità di regime deriva dalla lettera del comma ottavo dell'art. 309 c.p.p., per il quale "l'avviso della data dell'udienza è... notificato all'imputato e al suo difensore", identificandosi quest'ultimo in quello che ha proposto l'istanza di riesame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)