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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 328 del 1997

Decisione
decisa il 1997-10-27, depositata il 1997-11-07
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:328
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 23535

  • Imposte in genere
  • Riscossione delle imposte dirette
  • Esecuzione esattoriale
  • Beni mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore
  • Opposizione di terzo
  • Proposizione da parte del figlio maggiorenne non convivente, riguardo a beni di sua proprietà, consegnati ai genitori con atto di data certa anteriore a quello di consegna del ruolo all'esattore
  • Mancata previsione
  • Potere del giudice di sospendere, in tale ipotesi, l'esecuzione
  • Mancata previsione
  • Denunciata lesione dei diritti inviolabili, del principio di eguaglianza, della tutela della proprietà, del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale
  • 'Ius superveniens' modificativo della normativa denunciata
  • Necessità di riesame della rilevanza della questione
  • Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Leggi la massima
Per effetto delle sopravvenute disposizioni in materia di riscossione delle imposte (art. 5, comma 4, lettera b-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30) - con cui si introduce, modificando la norma denunciata, la possibilità per il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati di proporre opposizione di terzi all'esecuzione esattoriale di beni mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore quando si tratti di beni costituiti in dote o acquistati con atto pubblico o scrittura di data certa o per atto di donazione anteriori alla presentazione della dichiarazione o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta - si rende necessario il riesame, da parte del giudice rimettente, della rilevanza della questione di costituzionalità della norma precedentemente in vigore, che precludeva a questi soggetti la proponibilità dell'opposizione all'esecuzione esattoriale, se non nei casi di beni dotali ovvero - per effetto delle sentenze di incostituzionalità n. 358 del 1994, n. 444 del 1995 e n. 415 del 1996 - di beni pervenuti per atto di donazione o acquisiti con atto pubblico di data anteriore al matrimonio o al verificarsi del presupposto dell'imposta. Vanno pertanto restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale concernente gli artt. 52, secondo comma, lettera b), e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42 e 113 della Costituzione. - v., in fattispecie analoga, a seguito delle innovazioni apportate dal legislatore in tema di opposizione di terzi all'esecuzione esattoriale, O. n. 140/1997; sulla illegittimità costituzionale del vecchio testo dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n. 602 del 1973, v. S. n. 358/1994, 444/1995 e 415/1996. red.: S. Evangelista

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 52, secondo comma, lettera b), e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1996 dal pretore di Frosinone, sezione distaccata di Ceccano, nel procedimento civile vertente tra Marco Roma ed il Servizio riscossione tributi di Frosinone, iscritta al n. 1339 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice relatore Cesare Mirabelli;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 novembre 1996 nel corso di un giudizio di opposizione al pignoramento di mobili sottoposti ad espropriazione forzata per la riscossione di imposte non pagate, il pretore di Frosinone, sezione distaccata di Ceccano, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non prevede che il figlio maggiorenne, non convivente con i genitori, stabilito in altro nucleo familiare, possa proporre opposizione di terzo all'esecuzione per i beni da esso acquistati e consegnati, per l'uso, ai propri ascendenti, con atto di data certa anteriore a quello di consegna del ruolo all'esattore, e dell'art. 54 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, nella parte in cui non prevede, in tale ipotesi, il potere del giudice di sospendere l'esecuzione; che le disposizioni denunciate, nel disciplinare l'opposizione di terzi che pretendono di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati dall'esattore che procede alla riscossione coattiva delle imposte non pagate, escludono la proponibilità dell'opposizione da parte del coniuge e dei parenti ed affini entro il terzo grado del contribuente, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del contribuente debitore (art. 52), e prevedono che la procedura esecutiva non possa essere sospesa dall'esattore se la sospensione non sia disposta dall'intendente di finanza o dal pretore in seguito ad opposizione di terzo (art. 54); che il giudice rimettente, richiamando la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 358 del 1994 e n. 444 del 1995), ritiene che tali norme siano dirette ad impedire frodi da parte del debitore d'imposta sottoposto a riscossione coattiva, ma che tale esigenza non può precludere ad una categoria di cittadini la possibilità di ricorrere al giudice, al quale è demandato ordinariamente il giudizio sull'opposizione di terzi all'esecuzione esattoriale, per accertare la proprietà del bene sottoposto ad espropriazione;
punto 2
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, sono state emanate nuove disposizioni in materia di riscossione delle imposte e l'intero secondo comma dell'art. 52 del d.P.R. n. 602 del 1973 è stato sostituito con l'art. 5, comma 4, lettera b-bis), del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30; che, a seguito delle innovazioni apportate dal legislatore, il coniuge, i parenti e affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati possono proporre opposizione di terzi, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del coobbligato e negli altri luoghi a loro appartenenti, non solo quando si tratti di beni costituiti in dote ma anche quando dimostrino la proprietà acquisita con atto pubblico o scrittura privata di data certa o per atto di donazione anteriori alla presentazione della dichiarazione o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta; che è stata modificata la norma denunciata che precludeva la proponibilità dell'opposizione all'esecuzione e, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente perché valuti se, in base alla nuova disciplina, la questione sollevata sia tuttora rilevante nel giudizio principale (vedi, in fattispecie analoga, a seguito delle innovazioni apportate dal legislatore in tema di opposizione di terzi all'esecuzione esattoriale, ordinanza n. 140 del 1997).

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al pretore di Frosinone, sezione distaccata di Ceccano. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 7 novembre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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