Sez. L, Sentenza n. 23285 del 15/11/2016 (Rv. 641587 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Pensione di reversibilità - Esclusione dei limiti di cumulo con il reddito del beneficiario - Figlio studente a carico - Nozione rilevante.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE
In tema di pensione di reversibilità, l'esclusione dei limiti di cumulo con il reddito del beneficiario prevista dall'art. 1, comma 41, della l. n. 335 del 1995, opera quando nel relativo nucleo familiare vi siano figli minori, studenti ovvero inabili, individuati secondo la stessa disciplina dettata nell'assicurazione generale obbligatoria dall'art. 22 della l. n. 903 del 1965 per l'individuazione dei soggetti beneficiari del trattamento.
Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 41 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)