Sez. 6, Sentenza n. 8594 del 21/12/2000 Ud. (dep. 01/03/2001) Rv. 219830 - 01
GIUDIZI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1930) - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE | Impedimento dell'imputato a comparire ad udienze successive alla dichiarazione di contumacia - Rilevanza dell'impedimento - Sussistenza - Inosservanza della relativa disciplina - Conseguenze.
GIUDIZI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1930) - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE
In tema di impedimento dell'imputato a comparire, la disposizione prevista dal previgente art. 486, comma 3, cod. proc. pen. (riprodotta nel vigente art. 420, comma 3 dello stesso codice) in virtù della quale il giudice deve sospendere o rinviare il dibattimento anche quando l'imputato non si presenti alle successive udienze ove l'assenza sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, è applicabile anche nel caso di imputato contumace, con la conseguenza che l'omessa valutazione del legittimo impedimento dedotto, concernendo l'intervento dell'imputato, rende configurabile una nullità di ordine generale a regime intermedio ex articoli 178 lett.c) e 180 cod. proc. pen., deducibile con l'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 487 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)