Sez. U, Sentenza n. 6016 del 19/11/1979 (Rv. 402719 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE FONDATO SUL PRESUPPOSTO DELLA OMESSA PRONUNCIA SU ALCUNE DELLE ISTANZE DI PARTE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE FONDATO SUL PRESUPPOSTO DELLA OMESSA PRONUNCIA SU ALCUNE DELLE ISTANZE DI PARTE - INAMMISSIBILITA.*
Poiche il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avverso le pronunce giurisdizionali del consiglio di stato, e esperibile solo per motivi attinenti alla giurisdizione, e, cioe, ai limiti esterni delle attribuzioni del giudice amministrativo, il ricorso medesimo va dichiarato inammissibile ove sia diretto a denunciare un vizio di omessa pronuncia su alcuna delle istanze della parte, il quale integra un errore in procedendo nell'ambito della sfera interna di dette attribuzioni. (V 97/71, mass n 349447).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)