1. Sono soggetti alla sovranita' dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio del Regno, quando la distanza tra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le venti miglia marine. Se tale distanza e' superiore a venti miglia marine, e' soggetta alla sovranita' dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti piu' foranei distanti tra loro venti miglia marine.