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Codice della navigazione

Testo in vigore al

Codice della navigazione

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Fonti del diritto della navigazione

1. In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi.

2. Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile.

Art. 2 Mare territoriale

1. Sono soggetti alla sovranita' dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio del Regno, quando la distanza tra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le venti miglia marine. Se tale distanza e' superiore a venti miglia marine, e' soggetta alla sovranita' dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti piu' foranei distanti tra loro venti miglia marine.

2. E' soggetta altresi' alla sovranita' dello Stato la zona di mare dell'estensione di sei miglia marine lungo le coste continentali ed insulari del Regno e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.

3. Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali.

Art. 3 Spazio aereo soggetto alla sovranita' dello Stato

1. E' soggetto alla sovranita' dello Stato lo spazio aereo che sovrasta il territorio del Regno ed il relativo mare territoriale.

Art. 4 Navi e aeromobili italiani in localita' non soggette alla sovranita' di alcuno stato

1. Le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranita' di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano.

Art. 5 Legge regolatrice degli atti compiuti a bordo di navi e di aeromobili in navigazione

1. Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranita' di uno Stato estero sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale, dovrebbe applicarsi la legge del luogo dove l'atto e' compiuto o il fatto e' avvenuto.

2. La disposizione del comma precedente si applica agli atti ed ai fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile di nazionalita' estera nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranita' dello Stato italiano, sotto condizione di reciprocita' da parte dello Stato al quale la nave o l'aeromobile appartiene.

Art. 6 Legge regolatrice dei diritti reali e di garanzia su navi ed aeromobili

1. La proprieta', gli altri diritti reali e i diritti di garanzia sulle navi e sugli aeromobili, nonche' le forme di pubblicita' degli atti di costituzione, trasmissione ed estinzione di tali diritti, sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile.

Art. 7 Legge regolatrice della responsabilita' dell'armatore e dell'esercente

1. La responsabilita' dell'armatore della nave o dello esercente dell'aeromobile per atti o fatti dell'equipaggio e' regolata dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile.

2. La stessa legge regola i limiti legali del debito complessivo o della responsabilita' dell'armatore o dell'esercente anche per le obbligazioni da loro personalmente assunte.

Art. 8 Legge regolatrice dei poteri e dei doveri del comandante

1. I poteri, i doveri e le attribuzioni del comandante della nave o dell'aeromobile sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile.

Art. 9 Legge regolatrice del contratto di lavoro

1. I contratti di lavoro della gente del mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile, salva, se la nave o l'aeromobile e' di nazionalita' straniera, la diversa volonta' delle parti.

Art. 10 Legge regolatrice dei contratti di utilizzazione di navi e aeromobili

1. I contratti di locazione, di noleggio, di trasporto sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile, salva la diversa volonta' delle parti.

Art. 11 Legge regolatrice della contribuzione alle avarie comuni

1. La contribuzione alle avarie comuni e' regolata dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile.

Art. 12 Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da urto di navi o aeromobili

1. Le obbligazioni derivanti da urto di navi o di aeromobili in alto mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranita' di alcuno Stato sono regolate dalla legge nazionale delle navi o degli aeromobili, se e' comune; altrimenti dalla legge italiana.

Art. 13 Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero

1. Le obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero compiuti in alto mare sono regolate dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile che ha prestato il soccorso o compiuto il ricupero.

2. La stessa legge regola la ripartizione del compenso per assistenza, salvataggio e ricupero fra l'armatore a l'esercente e l'equipaggio.