Regolamento (CE) N. 795/2004 della commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
Testo in vigore al
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/20011, in particolare gli articoli 40, paragrafo 5, secondo comma, 42, paragrafi 4 e 9, 46, paragrafo 3, 52, paragrafo 2, 54, paragrafo 5, 145, lettere c) e d) e l’articolo 155,
È opportuno stabilire le modalità di applicazione del titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 relativo al regime di pagamento unico a favore degli agricoltori.
Per maggiore chiarezza, è opportuno fornire una serie di definizioni e, se del caso, utilizzare definizioni già applicabili per situazioni analoghe o che sono utilizzate già da molti anni.
Per agevolare il calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto è opportuno prevedere regole precise in materia di arrotondamento delle cifre, nonché la possibilità di ripartire i diritti all'aiuto esistenti nei casi in cui la dimensione della particella dichiarata o trasferita insieme ai diritto all’aiuto corrisponda solo a una frazione di ettaro.
È opportuno prevedere disposizioni specifiche per costituire una riserva nazionale e in particolare per il calcolo delle riduzioni degli importi di riferimento o dei diritti all'aiuto, nonché l'applicazione della riduzione in caso di disaccoppiamento totale o parziale dei premi per i prodotti lattiero-caseari e dei pagamenti supplementari previsti dagli articoli 95 e 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
L'articolo 42, del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede ai paragrafi 3 e 5, alcuni casi specifici in cui possono essere concessi diritti all'aiuto utilizzando la riserva nazionale. Appare opportuno stabilire le regole applicabili per il calcolo del numero e del valore dei diritti all'aiuto da assegnare secondo la suddetta procedura. Per permettere una certa flessibilità agli Stati membri che sono maggiormente in grado di valutare la situazione di ciascun agricoltore richiedente, è opportuno che il numero massimo di diritti da assegnare non sia superiore al numero di ettari dichiarati e che il loro valore non sia superiore ad un importo che deve essere fissato dagli Stati membri in base a criteri oggettivi. A norma dell'articolo 42, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003, in caso di aumento del valore unitario di diritti all'aiuto esistenti, occorre rispettare una media regionale. È opportuno dare agli Stati membri la possibilità di fissare tale valore regionale al livello territoriale più idoneo. Tuttavia, trattandosi di un aiuto slegato dalla produzione, il suo importo non può in nessun caso essere differenziato o calcolato in funzione di produzioni settoriali.
In determinate circostanze è possibile che gli agricoltori si ritrovino con più diritti della relativa superficie da utilizzare, ad esempio in caso di utilizzazione in comune di superfici foraggere, in ragione della scadenza di un contratto di affitto o della partecipazione ad un programma di imboschimento o per aver acquistato, conformemente alle disposizioni nazionali, quantitativi di riferimento di latte affittati nel periodo di riferimento insieme al terreno. Appare pertanto appropriato prevedere un dispositivo che garantisca il sostegno degli agricoltori concentrandolo sugli ettari che rimangono a disposizione. Per evitare però ogni abuso di tale dispositivo occorre subordinarne l’accesso a determinate condizioni.
A norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 la riserva nazionale viene alimentata con i diritti all’aiuto non utilizzati o, su base facoltativa, attraverso una trattenuta sulle vendite di diritti o sulle vendite effettuate prima di una certa data. È pertanto necessario stabilire la data dopo la quale i diritti inutilizzati riconfluiscono nella riserva nazionale. Per motivi amministrativi è altresì opportuno prevedere che i diritti all'aiuto che si accompagnano all'autorizzazione di coltura di ortofrutticoli o patate da consumo o i diritti di ritiro dalla produzione, se riconfluiscono nella riserva nazionale non sono più legati all'obbligo o all'autorizzazione a cui erano vincolati. Ciò è giustificato anche dal fatto che l'obbligo o l'autorizzazione sono stati fissati in base a riferimenti storici e una volta attuato il regime pagamento unico non sarà più possibile stabilire a chi spettino diritti di ritiro o autorizzazioni assegnati a partire dalla riserva, dato che il sostegno sarà interamente disaccoppiato.
In caso di applicazione della trattenuta sulla vendita di diritti all'aiuto, occorre stabilire percentuali massime e criteri di applicazione, differenziandoli in funzione del tipo di trasferimento e dei diritti all'aiuto da trasferire. In presenza di rischi di speculazioni nel corso del primo anno di applicazione del regime pagamento unico, gli Stati membri possono essere autorizzati ad aumentare la percentuale di trattenuta sulle vendite di diritti all'aiuto senza la terra corrispondente. L'applicazione di tali trattenute non deve in nessun caso creare ostacoli significativi o impedire il trasferimento di diritti all'aiuto.
Per agevolare la gestione della riserva nazionale, è opportuno prevederne la gestione regionale, tranne nei casi previsti all'articolo 42, paragrafo 3, ove applicabile, e all'articolo 42, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003, quando spetti agli Stati membri assegnare diritti all'aiuto.
Per agevolare l'applicazione del regime di pagamento unico, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di procedere, già nell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime, all'identificazione dei suoi potenziali beneficiari, in particolare qualora l'azienda agricola abbia subito modifiche in caso di successione o per cambiamenti della forma giuridica, nonché all'attribuzione provvisoria di diritti all'aiuto.
L'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003 precisa le situazioni particolari che permettono agli agricoltori di beneficiare del regime pagamento unico. Per evitare che tali situazioni possano essere utilizzate per eludere l'applicazione delle regole sui normali trasferimenti di un'azienda insieme ai relativi importi di riferimento, è opportuno stabilire determinate definizioni e condizioni applicabili a dette situazioni.
A norma dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, un agricoltore può trasferire i propri diritti all'aiuto senza terra soltanto dopo aver utilizzato, ai sensi dell'articolo 44, almeno l’80 % dei suoi diritti all'aiuto per almeno un anno civile. Per tener conto dei trasferimenti di terreni realizzati nel periodo precedente l'applicazione del regime di pagamento unico appare giustificato che il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, insieme ai futuri diritti all'aiuto, sia considerato un trasferimento valido di diritti all'aiuto insieme alla terra, ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003, a determinate condizioni, in particolare a condizione che il venditore presenti domanda di fissazione dei diritti all'aiuto poiché il regolamento prevede esplicitamente che possono beneficiare del regime soltanto coloro che abbiano beneficiato di pagamenti diretti nel periodo di riferimento.
A norma dell'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Commissione definisce le situazioni particolari che permettono di fissare importi di riferimento per gli agricoltori che si trovano in situazioni che hanno loro impedito, completamente o parzialmente, di beneficiare di pagamenti diretti durante il periodo di riferimento. È quindi opportuno redigere un elenco di tali situazioni particolari e prevedere norme che permettano di evitare che uno stesso agricoltore possa accumulare diritti all'aiuto assegnatigli da varie fonti, ferma restando la possibilità, per la Commissione, di completare l'elenco, se del caso. È opportuno inoltre offrire agli Stati membri un margine di manovra per stabilire l'importo di riferimento da assegnare.
Qualora in virtù del diritto nazionale o di una prassi consolidata in uno Stato membro la definizione di «affitto a lungo termine» includa anche gli affitti di durata quinquiennale, è opportuno autorizzare tale Stato membro ad applicare questa durata inferiore, se del caso.
Poiché i premi per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari saranno inclusi nel regime di pagamento unico basandosi su un periodo di riferimento diverso da quello previsto all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per stabilire l'importo di riferimento è opportuno tener conto dei produttori di latte che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 40 del medesimo regolamento i quali, a causa di tali circostanze eccezionali, cedono in affitto tutto o parte del proprio quantitativo individuale di riferimento, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1788/2003, nel corso del periodo di dodici mesi che termina il 31 marzo del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.
In caso di passaggio dell'azienda di un agricoltore pensionato o deceduto ad un membro della famiglia o ad un erede che intenda continuare l'attività agricola nell'azienda, è opportuno agevolare il trasferimento dell'azienda o di parte di essa all'interno della famiglia, in particolare nel caso in cui il trasferimento riguardi una superficie data in affitto a terzi nel corso del periodo di riferimento, ferma restando la possibilità per il successore di continuare l’attività agricola.
È opportuno attribuire diritti all’aiuto anche agli agricoltori che hanno effettuato investimenti che avrebbero comportato un incremento dell'importo dei pagamenti diretti a cui avrebbero avuto diritto se non fosse stato introdotto il regime di pagamento unico. È opportuno prevedere norme specifiche per il calcolo dei diritti all’aiuto per gli agricoltori che già detengano diritti all’aiuto o non possiedano ettari di superficie. In tali circostanze, gli agricoltori che abbiano acquistato o affittato terreni o abbiano partecipato a programmi nazionali di riconversione della produzione in virtù dei quali nel corso del periodo di riferimento avrebbero potuto beneficiare di un pagamento diretto nell'ambito del regime di pagamento unico, si ritroverebbero senza alcun diritto all’aiuto pur avendo acquistato terreni o partecipato a programmi di questo tipo per praticare un'attività agricola che in futuro avrebbe potuto continuare a beneficiare di determinati pagamenti diretti. È quindi opportuno prevedere l'assegnazione di diritti all'aiuto anche in questo caso.
Ai fini della corretta gestione del regime è opportuno stabilire regole per i trasferimenti dei diritti all’aiuto.
A norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003 gli Stati membri possono decidere che i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o utilizzati unicamente nella stessa regione. Per evitare problemi di ordine pratico è opportuno stabilire regole per le aziende situate a cavallo tra due o più regioni.
A norma dell'articolo 43, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, durante il periodo di riferimento l'intera superficie foraggera deve essere compresa nel calcolo dei diritti all'aiuto. Per agevolare le amministrazioni nazionali nel calcolo del numero di ettari di superficie foraggera, è opportuno consentire loro di tener conto del numero di ettari di superficie foraggera dichiarati nella domanda di aiuto per superficie prima dell'introduzione del regime di pagamento unico, lasciando all'agricoltore la possibilità di dimostrare che disponeva di una superficie foraggera inferiore nel corso del periodo di riferimento.
L'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003 consente la coltivazione di canapa a determinate condizioni. Occorre stabilire l'elenco delle varietà di canapa ammissibili, che sono soggette all’obbligo di certificazione.
Per i casi in cui la fissazione dei diritti è subordinata a condizioni particolari, occorre prevedere norme specifiche per il calcolo delle unità di bestiame adulto, riferendosi alla tabella di conversione in vigore nel settore delle carni bovine.
È altresì necessario stabilire regole particolari per agevolare la fissazione di diritti all'aiuto in caso di disaccoppiamento anticipato dei pagamenti nel settore lattiero-caseario.
A norma dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ciascun diritto di ritiro corredato di un ettaro ammissibile al diritto di ritiro dà diritto al pagamento corrispondente al diritto di ritiro. Il periodo minimo in cui i terreni devono rimanere a riposo deve corrispondere ad almeno un periodo equivalente al ciclo vegetativo dei seminativi. Tuttavia, per tener conto di determinate circostanze particolari, occorre prevedere la possibilità di utilizzare i terreni messi a riposo prima della scadenza del periodo minimo. È altresì opportuno prevedere disposizioni relative alla tutela dell'ambiente, alla manutenzione e all'uso delle superfici ritirate dalla produzione.
Qualora lo Stato membro decida di avvalersi dell'opzione della regionalizzazione del regime di pagamento unico, è opportuno prevedere disposizioni specifiche per agevolare il calcolo dell'importo regionale di riferimento per le aziende situate a cavallo tra due o più regioni, nonché per garantire l’assegnazione dell'intero importo regionale nel corso del primo anno di applicazione del regime. È opportuno adattare alcune disposizioni previste dal presente regolamento, in particolare quelle relative alla riserva nazionale, all'assegnazione iniziale di diritti all'aiuto e al trasferimento di diritti all'aiuto, per renderle applicabili in caso di regionalizzazione.
A norma dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri possono, entro i limiti di una determinata dotazione finanziaria, erogare pagamenti supplementari agli agricoltori per tipi specifici di agricoltura ritenuti importanti per tutelare o valorizzare l'ambiente, ovvero per migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti agricoli. È quindi necessario definire gli agricoltori che possono beneficiare di tali pagamenti supplementari, stabilire in che misura il pagamento sia compatibile con le misure in vigore nell'ambito dello sviluppo rurale e definire i tipi di agricoltura disciplinati da questa misura.
A norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1782/2003 gli Stati membri definiscono le regioni in base a criteri oggettivi e a norma dell'articolo 59 del medesimo regolamento gli Stati membri possono regionalizzare il regime di pagamento unico in casi debitamente giustificati e secondo criteri oggettivi. È quindi opportuno prevedere la comunicazione di tutti i dati e le informazioni necessari per la valutazione di tali criteri.
Per valutare l'applicazione del regime di pagamento unico, appare appropriato fissare le modalità e i termini per gli scambi di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e comunicare alla Commissione le superfici per le quali è stato versato l'aiuto, a livello nazionale e, se del caso, regionale.
Le misure previste da presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo 1. Campo di applicazione e disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regime di pagamento unico previsto al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del presente regolamento, si intende per:
a) «superficie agricola», l'intera superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti e colture permanenti;
b) «seminativi», i terreni rispondenti alla definizione di cui all’articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione2;
c) «colture permanenti», le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, e il bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex06029041), escluse le colture pluriennali e i vivai di tali colture pluriennali.
d) «colture pluriennali», le colture dei seguenti prodotti e i vivai di tali colture pluriennali:
Codice NC 07091000 Carciofi 07092000 Asparagi 07099090 Rabarbaro 081020 Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lampone 081030 Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina 081040 Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium 12129920 Canna da zucchero e) «pascolo permanente», i terreni investiti a pascoli permanenti ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione;
f) «formazioni erbose», i terreni utilizzati per la produzione di erba (seminata o naturale); ai fini dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1782/2003 le formazioni erbose includono i pascoli permanenti;
g) «vendita», la vendita o ogni trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all'aiuto. La definizione di vendita esclude i trasferimenti di terreni ceduti alle autorità pubbliche e/o per fini di utilità pubblica o per fini non agricoli;
h) «affitto», l’affitto o analoghe transazioni temporanee;
i) «trasferimento o vendita o affitto di diritti all'aiuto con la terra corrispondente», la vendita o l'affitto di diritti all'aiuto insieme alla vendita o rispettivamente all'affitto di un numero di ettari corrispondenti di superficie ammissibile, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, detenuti dal cedente. In caso di affitto, i diritti all'aiuto e gli ettari sono affittati per la stessa durata. In caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il trasferimento di tutti i diritti all'aiuto è considerato un trasferimento di diritti all'aiuto con la terra corrispondente. Il trasferimento di diritti all'aiuto senza terra di cui all'articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è considerato un caso di vendita di diritti all'aiuto senza terra;
j) «unità di produzione», almeno una superficie, comprese le superfici foraggere ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, che abbia dato luogo a diritti all'aiuto nel corso del periodo di riferimento, o almeno un animale che durante il periodo di riferimento avrebbe dato diritto a pagamenti diretti, insieme, se del caso, al corrispondente diritto al premio;
k) «agricoltore che inizia un'attività agricola nel periodo di riferimento», ai fini degli articoli 37, paragrafo 2 e 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, una persona fisica o giuridica che non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono aver praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'avvio dell'attività agricola della persona giuridica.
l) «vivai», i vivai definiti all'allegato I, punto G/5, della decisione 2000/115/CE della Commissione3, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole.
Art. 3 Calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto
1. L'importo dei diritti all'aiuto è calcolato con una precisione di tre decimali e arrotondato al secondo decimale superiore o inferiore più prossimo. Se il risultato del calcolo del terzo decimale si situa esattamente a metà, si arrotonda al secondo decimale.
2. Se, dopo aver dichiarato tutti i possibili diritti all'aiuto interi a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore deve dichiarare un diritto all'aiuto collegato ad una particella di dimensioni pari ad una frazione di ettaro, il versamento relativo a quest'ultimo diritto è calcolato in proporzione alle dimensioni della particella ed è considerato totalmente utilizzato ai fini dell'articolo 45 del medesimo regolamento.
3.
Se una particella trasferita con un diritto all’aiuto conformemente all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 ha dimensioni pari ad una frazione di ettaro, l’agricoltore può trasferire la parte del relativo diritto con la terra corrispondente ad un valore calcolato in proporzione alle dimensioni della particella. La parte residua del diritto rimane a disposizione dell’agricoltore ad un valore calcolato in proporzione.
Fatto salvo il disposto dell’articolo 46, paragrafo 2, del suddetto regolamento, se l’agricoltore trasferisce una frazione di diritto senza terra, il valore di entrambe le frazioni è calcolato in proporzione.
4.
Art. 3 bis Ettari determinati e animali accertati
Fatta salva l'applicazione dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003, il numero di ettari o di animali a fronte del quale un pagamento diretto è o dovrebbe essere stato concesso durante il periodo di riferimento da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'importo di riferimento di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del medesimo regolamento, corrisponde al numero di ettari determinati e di animali accertati ai sensi dell'articolo 2, lettere r) e s), del regolamento (CE) n. 2419/2001, per ciascun pagamento diretto di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Art. 3 ter Ammissibilità
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono considerati ettari ammissibili per la determinazione e l’uso dei diritti al pagamento:
a) le superfici che tra il 30 aprile 2004 e il 10 marzo 2005 erano investite a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex06029041), a Miscanthus sinensis (codice NC ex06029051) e a Phalaris arundicea (fettuccia d’acqua);
b) le superfici che prima del 30 aprile 2004 erano investite a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex06029041), a Miscanthus sinensis (codice NC ex06029051) e a Phalaris arundicea (fettuccia d’acqua) e che sono state affittate o acquistate tra il 30 aprile 2004 e il 10 marzo 2005 per beneficiare del regime di pagamento unico.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, le superfici ritirate, investite a colture permanenti e usate per i fini di cui all’articolo 55, lettera b) di tale regolamento, e le superfici investite a colture permanenti e che sono altresì oggetto di una domanda di aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 dello stesso regolamento sono considerate ettari ammissibili per l'utilizzo rispettivamente dei diritti al riposo delle terre e dei diritti al pagamento.
3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le superfici ritirate che sono state investite a colture permanenti da utilizzare per i fini di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio1008 e che hanno beneficiato del pagamento per superficie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento nel 2003, sono considerate ettari ammissibili per l’uso dei diritti di ritiro di cui all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
4. Fatto salvo l’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ai fini dell’applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2 dello stesso regolamento, le superfici che alla data stabilita per la presentazione delle domande di aiuto per «superficie» per il 2003 erano investite a colture pluriennali, sono considerate ettari ammissibili per l’uso dei diritti di ritiro di cui all’articolo 53 dello stesso regolamento.
5. Fatto salvo l’articolo 60 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nel caso in cui uno Stato membro si avvalga dell’opzione di cui all’articolo 59 del suddetto regolamento:
a) ai fini dell’applicazione dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le superfici ritirate investite a colture permanenti da utilizzare per i fini di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio e che hanno beneficiato del pagamento per superficie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento nel 2003, sono considerate ettari ammissibili per la determinazione dei diritti di ritiro;
b) ai fini dell’applicazione dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 le superfici investite a colture permanenti da utilizzare per i fini di cui all’articolo 55, lettera b) dello stesso regolamento sono considerate ettari ammissibili per la determinazione dei diritti di ritiro;
c) ai fini dell’applicazione dell’articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 le superfici investite a colture permanenti e che sono anche oggetto di una domanda di aiuto per le colture energetiche, ai sensi dell’articolo 88 dello stesso regolamento, sono considerate ettari ammissibili per la determinazione dei diritti di pagamento;
d) ai fini dell’applicazione dell’articolo 59, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 le superfici investite a colture pluriennali sono considerate ettari ammissibili per la determinazione dei diritti di pagamento.
6. Gli agricoltori interessati dall’applicazione dei paragrafi 2-5 del presente articolo nel 2005 possono modificare la loro domanda unica entro quattro settimane a partire dal 19 ottobre 2005 o entro il termine fissato dai rispettivi Stati membri.
Capo 2. Riserva nazionale
Sezione 1. Fissazione della riserva nazionale
Art. 4 Riduzioni
1. La riduzione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica a tutti gli importi di riferimento, previa applicazione di ogni eventuale riduzione a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, e, se del caso, di ogni eventuale riduzione a norma dell'articolo 65, paragrafo 1 e dell'articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, del medesimo regolamento.
2. In caso di applicazione della riduzione di cui all'articolo 42, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il valore unitario di tutti i diritti all'aiuto stabiliti alla data di applicazione della riduzione lineare è ridotto in proporzione.
3. Se gli importi presenti nella riserva nazionale risultano essere superiori a quanto necessario per coprire tutti i casi contemplati dall’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri possono aumentare in proporzione il valore unitario di tutti i diritti all’aiuto. L’importo totale utilizzato per tale aumento non supera l’importo totale risultante dalla riduzione lineare applicata a norma dell’articolo 42, paragrafi 1 e 7 del medesimo regolamento.
Art. 5 Premi per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari
1. La percentuale di riduzione fissata dagli Stati membri a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, si applica, nel 2007, agli importi corrispondenti ai premi per i prodotti lattiero-caseari e ai pagamenti supplementari da includere nel regime di pagamento unico.
2. Lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all'articolo 62, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, di includere nel regime di pagamento unico l'intero importo dei premi per i prodotti lattiero-caseari e dei pagamenti supplementari, applica la percentuale di riduzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo nel corso dell'anno in cui si avvale di tale facoltà. Negli anni successivi, lo stesso Stato membro applica la riduzione nei limiti dell'incremento degli importi previsto dagli articoli 95, paragrafo 2 e 96, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
3. Lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all'articolo 62, primo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003 di includere parzialmente nel regime di pagamento unico l'importo dei premi per i prodotti lattiero-caseari e dei pagamenti supplementari, applica la percentuale di riduzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo agli importi corrispondenti inclusi nel regime di pagamento unico nel corso dell'anno in cui si avvale di tale facoltà, tenendo conto degli incrementi di tali importi previsti all'articolo 95, paragrafo 2 e all'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Sezione 2. Fissazione dei diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale
Art. 6 Fissazione dei diritti all'aiuto
1. Qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste all'articolo 42, paragrafi 3 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli agricoltori possono ricevere diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale, alle condizioni stabilite nella presente sezione e secondo i criteri oggettivi stabiliti dallo Stato membro.
2. L'agricoltore che non possiede alcun diritto all'aiuto e chiede che gli siano assegnati diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale può ricevere un numero di diritti all'aiuto non superiore al numero di ettari che detiene (in proprietà o in affitto) al momento della presentazione della domanda.
3.
L'agricoltore che possiede diritti all'aiuto e chiede che gli siano assegnati diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale può ricevere un numero di diritti all'aiuto non superiore al numero di ettari che detiene per i quali non detiene diritti all'aiuto.
Il valore unitario di ogni diritto all'aiuto che già detiene può essere aumentato nei limiti della media regionale di cui al paragrafo 4.
Il disposto dell’articolo 42, paragrafo 8, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica ai diritti all’aiuto il cui valore unitario è stato aumentato di oltre il 20 % in virtù del secondo comma del presente paragrafo. Il disposto del secondo comma dell’articolo 42, paragrafo 8, del citato regolamento si applica solo limitatamente all’aumento di valore dei diritti all’aiuto il cui valore unitario è stato aumentato di oltre il 20 % in virtù del secondo comma del presente paragrafo.
4. La media regionale è stabilita dagli Stati membri, al livello territoriale appropriato, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. Essa è stabilita entro il termine fissato dagli Stati membri e può essere riveduta ogni anno. Essa si basa sul valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori nella relativa regione e non è differenziata per settore di produzione.
5. Il valore di ciascun diritto all'aiuto ricevuto a norma dei paragrafi 2 o 3, ad eccezione del paragrafo 3, secondo comma, è calcolato dividendo un importo di riferimento, stabilito dallo Stato membro secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al numero di ettari di cui al paragrafo 2.
Art. 7 Applicazione dell'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 qualora il numero di ettari sia inferiore ai diritti all'aiuto
1.
Lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 può in particolare assegnare, su richiesta e secondo le disposizioni del presente articolo, diritti all'aiuto agli agricoltori delle zone interessate che dichiarano un numero di ettari inferiore al corrispondente numero di diritti all'aiuto che sarebbero o sarebbero stati loro assegnati in virtù dell'articolo 43 del medesimo regolamento.
In tal caso, l'agricoltore cede alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto che detiene o che avrebbe dovuto ricevere, tranne i diritti di ritiro e i diritti all'aiuto soggetti alla deroga di cui all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Ai fini del presente articolo, per «diritti all'aiuto» si intendono esclusivamente quei diritti all'aiuto assegnati dallo Stato membro durante il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.
2. Il numero di diritti all'aiuto attinti alla riserva nazionale è pari al numero di ettari dichiarati dall'agricoltore.
3. Il periodo di cinque anni di cui all'articolo 42, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica o, se del caso, ricomincia ad applicarsi a tutti i diritti all'aiuto assegnati.
4. Il valore unitario dei diritti all'aiuto attinti alla riserva nazionale è calcolato dividendo l'importo di riferimento dell'agricoltore per il numero di ettari che dichiara e detraendo dal risultato ottenuto un numero di ettari equivalente al numero di diritti di ritiro che detiene. La media regionale di cui all'articolo 6, paragrafo 4 non si applica.
5. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano agli agricoltori che dichiarano meno del 50 % del numero totale di ettari, ai sensi dell'articolo 43, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, che deteneva (in proprietà o in affitto) nel corso del periodo di riferimento.
6. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, gli ettari trasferiti mediante vendita o affitto e non sostituiti da un corrispondente numero di ettari sono compresi nel numero di ettari dichiarati dall’agricoltore.
7. Gli agricoltori sono tenuti a dichiarare il numero totale di ettari che detengono al momento della presentazione della domanda.
Sezione 3. Alimentazione della riserva nazionale
Art. 8 Diritti all'aiuto non utilizzati
1.
Fatto salvo l'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, i diritti all'aiuto che non sono stati utilizzati vengono riversati nella riserva nazionale il giorno successivo al termine previsto per la modificazione delle domande relative al regime di pagamento unico nell'anno civile in cui scade il periodo previsto dall'articolo 42, paragrafo 8, secondo comma o dall'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Ai fini del presente articolo, per«diritto all'aiuto non utilizzato» si intende che nel corso del periodo indicato al primo comma non sono stati erogati pagamenti corrispondenti a tale diritto. I diritti all'aiuto oggetto di una domanda, accompagnati da una superficie determinata ai sensi dell'articolo 2, punto 22), del regolamento (CE) n. 796/2004, si considerano utilizzati.
2. I diritti di ritiro e i diritti all'aiuto, accompagnati dall'autorizzazione di cui all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se riconfluiscono nella riserva nazionale non sono più legati all'obbligo o all'autorizzazione a cui erano vincolati.
Art. 9 Trattenute sulle vendite di diritti all'aiuto
1.
Lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 può decidere di riversare alla riserva nazionale:
a) in caso di vendita di diritti all'aiuto senza terra, fino al 30 % del valore di ciascun diritto all'aiuto o l'importo equivalente espresso in numero di diritti all'aiuto. Tuttavia, nei primi tre anni di applicazione del regime di pagamento unico, la percentuale del 30 % può essere sostituita dal 50 %, e/o
b) in caso di vendita di diritti all'aiuto con la terra corrispondente, fino al 10 % del valore di ciascun diritto all'aiuto o l'importo equivalente espresso in numero di diritti all'aiuto, e/o
c) in caso di vendita di diritti di ritiro senza terra, fino al 30 % del valore di ciascun diritto all'aiuto. Tuttavia, nei primi tre anni di applicazione del regime di pagamento unico, la percentuale del 30 % può essere sostituita dal 50 %, e/o
d) in caso di vendita di diritti all'aiuto con un'intera azienda, fino al 5 % del valore di ciascun diritto all'aiuto e/o l'importo equivalente espresso in numero di diritti all'aiuto, e/o
e) in caso di vendita di diritti all'aiuto vincolati all'autorizzazione di cui all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1782/2003, fino al 10 % del valore di ciascun diritto all'aiuto.
In caso di vendita di diritti all'aiuto con o senza terra ad un agricoltore che inizia l'attività agricola e in caso di successione o di anticipo di successione non si applica alcuna trattenuta.
2. Nello stabilire le percentuali di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può differenziare la percentuale in uno solo dei casi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
Art. 10 Guadagni eccezionali
1. Nei casi di cui all'articolo 42, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003, viene riversato nella riserva nazionale:
a) in caso di vendita, fino al 90 % dell'importo di riferimento da fissare per il venditore a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda le unità di produzione e gli ettari dell'azienda o della parte di azienda trasferitao dei diritti al premio trasferiti;
b) in caso di affitto per un periodo di sei anni, fino al 50 % dell'importo di riferimento da fissare per il locatore a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda le unità di produzione e gli ettari dell'azienda o della parte di azienda trasferitao dei diritti al premio trasferiti;
c) in caso di affitto per un periodo superiore a sei anni, il 5 % all'anno per ogni anno successivo ai primi sei, ma corrispondente a non oltre il 20 % dell'importo di riferimento da fissare per il locatore a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda le unità di produzione e gli ettari dell'azienda o della parte di azienda trasferitao dei diritti al premio trasferiti.
2. I diritti all'aiuto da stabilire per il venditore o il locatore sono calcolati a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 in base all'importo di riferimento residuo e al numero di ettari del periodo di riferimento corrispondente all'importo di riferimento residuo.
3. Il disposto il paragrafo 1 non si applica se entro un anno dalla vendita o dall'affitto o comunque non oltre il 15 maggio 2004, il venditore o il locatore abbia acquistato o preso in affitto per un periodo di almeno sei anni un'altra azienda o parte di essa. In tal caso, il venditore o il locatore conserva un numero di diritti all'aiuto almeno equivalente al numero di diritti all'aiuto che l'agricoltore può utilizzare nella nuova azienda a norma dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
4. Il disposto il paragrafo 1 non si applica se l'agricoltore dimostra, con soddisfazione dello Stato membro, che il prezzo di vendita o di affitto corrisponde al valore dell'azienda o, in caso di trasferimento parziale, al valore di una parte dell'azienda senza diritti all'aiuto.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la clausola contrattuale di cui all'articolo 17 e, se del caso, all'articolo 27 sia stata introdotta in un contratto prima del 15 maggio 2004.
6. Gli Stati membri possono fissare un massimale oltre il quale si applica il paragrafo 1.
Sezione 4. Gestione regionale
Art. 11 Riserve regionali
1.
Gli Stati membri possono gestire la riserva nazionale a livello regionale.
In tal caso, gli Stati membri possono assegnare in tutto o in parte gli importi disponibili a livello nazionale conformemente agli articoli 4, 5, 8, 9 e 10.
2. Gli importi assegnati ad ogni livello regionale possono essere distribuiti esclusivamente all'interno della regione corrispondente, tranne nei casi di cui all'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 oppure, in funzione della scelta dello Stato membro, in caso di applicazione dell'articolo 42, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
Capo 3. Assegnazione di diritti all'aiuto
Sezione 1. Assegnazione iniziale di diritti all'aiuto
Art. 12 Domande
1. A partire dall'anno civile precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico gli Stati membri possono procedere all'identificazione degli agricoltori ammissibili, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003, alla fissazione provvisoria degli importi e del numero di ettari di cui rispettivamente all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b) dello stesso regolamento e alla verifica preliminare delle condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
2. Ai fini della fissazione provvisoria dei diritti all'aiuto, gli Stati membri possono inviare il modulo di domanda di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, entro un termine che fissano entro una data non successiva al 15 aprile del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, agli agricoltori di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento oppure, se del caso, agli agricoltori identificati a norma del paragrafo 1 del presente articolo. In tal caso ed entro la stessa data, gli agricoltori diversi da quelli di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 presentano una domanda di fissazione dei rispettivi diritti all'aiuto.
3. Gli Stati membri che non si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 2 inviano il modulo di domanda di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 entro un termine che fissano e che scade al più tardi un mese prima del termine fissato per la presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico.
4.
La fissazione definitiva dei diritti all'aiuto da assegnare nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico è subordinata alla presentazione di una domanda per tale regime, a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Prima della loro definitiva fissazione, non è possibile alcun trasferimento definitivo dei diritti all'aiuto.
I diritti all'aiuto definitivi devono essere comunque fissati entro il 15 agosto del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. Ove particolari requisiti amministrativi lo richiedano, per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico lo Stato membro può decidere di far coincidere la data per la fissazione definitiva con quella della notifica del versamento, ammesso che questa non sia successiva al 31 dicembre del primo anno di applicazione.
Con riserva della fissazione definitiva, l'agricoltore può presentare domanda a titolo del regime di pagamento unico sulla base di diritti all'aiuto provvisori fissati dallo Stato membro o acquisiti in virtù della clausola contrattuale di cui all'articolo 17 o 27.
5. Alla data della presentazione della domanda di diritti all'aiuto il richiedente dimostra, con soddisfazione dello Stato membro, di essere un agricoltore ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003.
6.
Gli Stati membri possono decidere di fissare dimensioni minime in termini di superficie agricola per le aziende per le quali può essere presentata una domanda di fissazione dei diritti all'aiuto. Le dimensioni minime non possono tuttavia essere superiori a 0,3 ettari.
Per la fissazione dei diritti all'aiuto soggetti alle condizioni particolari previste dagli articoli 47-50 del regolamento (CE) n. 1782/2003 non si applicano dimensioni minime.
7. Gli Stati membri possono decidere che la domanda di fissazione definitiva dei diritti all'aiuto, di cui al paragrafo 4, può essere presentata contemporaneamente alla domanda di pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico.
8. Per stabilire i diritti all'aiuto non è necessario dichiarare alcuna particella, tranne che ai fini della fissazione dei diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale di cui agli articoli 6, 7 e da 18 a 23 bis, e fatti salvi i paragrafi 5 e 6 del presente articolo. La dichiarazione delle particelle di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica ai fini della domanda di pagamento dei diritti all'aiuto a titolo del regime di pagamento unico.