Sez. 3 - , Ordinanza n. 7342 del 07/03/2022 (Rv. 664248 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO | Bene pignorato - Elementi identificativi - Errori negli atti di provenienza - Irrilevanza - Indicazione di dati catastali non aggiornati - Nullità del pignoramento - Esclusione - Limiti.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO
In tema di pignoramento immobiliare, gli errori o le imprecisioni di identificazione del bene negli atti di provenienza sono di per sé irrilevanti rispetto ai terzi di buon fede che abbiano eseguito il pignoramento dopo aver diligentemente verificato i registri immobiliari, né l'indicazione nel pignoramento o nella sua nota di trascrizione di dati catastali non aggiornati ha alcun effetto invalidante, ove non vi sia comunque incertezza sulla fisica identificazione dei beni ed ove sussista continuità tra i dati catastali precedenti e quelli corretti al momento dell'imposizione del vincolo, sì che l'erroneità di per sé considerata non comporti alcuna confusione sui beni che si intendono pignorare.
Cod. Proc. Civ. art. 555 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2841, Cod. Civ. art. 2919, Cod. Civ. art. 2826
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)