Sez. 1, Sentenza n. 2259 del 05/04/1996 Cc. (dep. 31/05/1996) Rv. 204816 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - In genere | Provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Passaggio in giudicato - Esclusione - Fattispecie.
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - In genere
I provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione non sono suscettibili di passaggio in giudicato, ma sono provvedimenti emessi "rebus sic stantibus" e, come tali, sempre modificabili in relazione a fatti o eventi che possono insorgere nel corso dell'esecuzione della pena o del cumulo, risultante dal coacervo delle pene inflitte. (Fattispecie relativa a rideterminazione della pena da eseguire, conseguente alla revoca di un condono, incidente sulla determinazione della pena complessiva da eseguire in concreto dinanzi a condanne plurime, con conseguente caducazione di precedente provvedimento con il quale la pena da eseguire era stata determinata in misura diversa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)