Sez. 5, Sentenza n. 75 del 18/07/2008 Ud. (dep. 07/01/2009) Rv. 242354 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE | Art. 270 bis cod. pen. - Associazioni con finalità di terrorismo internazionale - Nozione di atti terroristici.
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE
Ai fini della configurabilità del reato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale e con riguardo a condotte anteriori all'introduzione dell'art. 270 sexies cod. pen., rivestono natura terroristica, pur se indirizzati contro obiettivi militari nel corso di un conflitto armato, gli attentati dinamitardi e le azioni dei "kamikaze" compiuti in luoghi affollati dalla popolazione civile, risultando estranea alla normativa vigente la distinzione tra terrorismo e guerriglia. (Fattispecie relativa all'organizzazione transnazionale "Ansar Al Islam"; in motivazione, la S.C. ha richiamato la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York l'8 dicembre 1999 e ratificata dall'Italia con L. 14 gennaio 2003 n. 7).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)