Sez. L, Sentenza n. 7586 del 16/12/1986 (Rv. 449611 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZI PER I CONTRIBUTI - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - GESTIONE SPECIALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI COLTIVATORI DIRETTI - ADDIZIONALE DI LIRE CENTO PER OGNI GIORNATA - ADEGUAMENTO PERIODICO PREVISTO PER I CONTRIBUTI IN GENERE - APPLICABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZI PER I CONTRIBUTI - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - GESTIONE SPECIALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI COLTIVATORI DIRETTI - ADDIZIONALE DI LIRE CENTO PER OGNI GIORNATA - ADEGUAMENTO PERIODICO PREVISTO PER I CONTRIBUTI IN GENERE - APPLICABILITÀ.*
L'addizionale, nella misura fissa di lire cento per ogni giornata, istituita dall'art. 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975 n. 160 (norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale) quale mezzo aggiuntivo per il finanziamento della gestione speciale di previdenza ed assistenza dei coltivatori diretti, è anch'essa soggetta - al pari del contributo base indicato nella prima parte della stessa disposizione - all'adeguamento periodico previsto per i contributi in genere dall'art. 22 della medesima legge.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 17, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 19, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)