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Sez. 2, Sentenza n. 1886 del 28/05/1969 (Rv. 341032 - 01)

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FORME DI INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO - LE DUE FASI DEL GIUDIZIO - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - PROPOSIZIONE DI AZIONE PETITORIA NELLA FASE DI MERITO - INFLUENZA SULLA COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341032-01

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FORME DI INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO - LE DUE FASI DEL GIUDIZIO - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - PROPOSIZIONE DI AZIONE PETITORIA NELLA FASE DI MERITO - INFLUENZA SULLA COMPETENZA - ESCLUSIONE.*

Il procedimento possessorio si svolge, di regola, in due fasi l'una di cognizione sommaria, che si esaurisce con l'emissione, o il diniego di provvedimenti cautelativi immediati l'altra, di cognizione ordinaria, diretta ad accertare, in via definitiva, se l'esperita Azione possessoria sia giuridicamente fondata. Conseguentemente, quando si contende sulla legittimita del provvedimento di reintegra, il pretore adito deve, ai sensi dell'art. 689, comma quinto, cod.proc.civ., in relazione all'art. 703, comma secondo, dello stesso codice, procedere alla trattazione della causa e deciderla nel merito. Ne ha Rilevanza che, nel corso del giudizio possessorio, l'attore svolga domande di natura petitoria che esulino, ai sensi dell'art. 15 cod.proc.civ., dalla Competenza pretoria, dato che l'Azione petitoria, che segue nel tempo quella petitoria, non esercita ai fini della Competenza, alcuna vis attrattiva sulla prima, perche l'ipotesi prevista dall'art. 704 del codice di rito, a norma del quale il giudice del petitorio e competente a conoscere anche dell'Azione possessoria, e quella inversa dell'esperimento dell'Azione possessoria per fatti avvenuti durante la pendenza del giudizio petitorio. (sulla prima parte, V. 155-69, massima n. 338072 2027-66, massima n. 323952 2304-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 15, Cod. Proc. Civ. art. 704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)