Disciplina dell'imposta di registro
Testo in vigore al
Art. 27 Risoluzione del contratto
1. La risoluzione del contratto e' soggetta all'imposta in misura fissa se dipende da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero se e' posta in essere mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui e' stato concluso il contratto.
2. In ogni altro caso l'imposta e' dovuta in misura fissa se la risoluzione e' gratuita e in misura proporzionale quando e' pattuito un corrispettivo. Agli effetti della determinazione dell'imposta proporzionale il corrispettivo della risoluzione e gli effetti da questa derivanti si considerano disposizioni necessariamente connesse.
3. Il disposto del comma precedente si applica alle transazioni.
Art. 28 Ratifica, convalida o conferma
1. La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all'imposta in misura fissa, salvo il disposto dell'art. 21.
2. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma e' pattuito un corrispettivo a carico dell'acquirente, la imposta si applica con l'aliquota propria dell'atto ratificato, convalidato o confermato. Se il corrispettivo non e' pagato contestualmente e' dovuta, se maggiore, l'imposta stabilita per la relativa obbligazione.
3. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma e' pattuito un corrispettivo a carico dell'alienante e' dovuta l'imposta per l'assunzione dell'obbligazione o di quietanza a seconda che dall'atto la somma risulti promessa o pagata.
4. Il disposto del comma precedente si applica per la ratifica, convalida o conferma di atti non traslativi della proprieta'.
Art. 29 Cessione del contratto
1. La cessione del contratto e' soggetta all'imposta con l'aliquota propria del contratto ceduto.
2. Per la cessione verso corrispettivo di un contratto a titolo gratuito l'imposta si applica con l'aliquota stabilita per il corrispondente contratto a titolo oneroso.
Art. 30 Dichiarazione di nomina
1. La dichiarazione di nomina della persona per la quale un atto e' stato in tutto o in parte stipulato e' soggetta all'imposta in misura fissa a condizione che la relativa facolta' derivi dalla legge o da espressa riserva contenuta nell'atto cui la dichiarazione si riferisce e sia esercitata, mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione, entro tre giorni dalla data dell'atto cui si riferisce. In ogni altro caso, nonche' quando la dichiarazione di nomina non e' conforme alla riserva o e' fatta a favore di un collicitante, e' dovuta l'imposta stabilita per l'atto cui si riferisce la dichiarazione.
Art. 31 Mandato irrevocabile e atto di surrogazione
1. Il mandato irrevocabile con dispensa dall'obbligo di rendiconto e' soggetto all'imposta stabilita per l'atto per il quale e' stato conferito.
2. L'atto da cui risulta la surrogazione nei diritti del creditore, a norma degli articoli 1201 e 1203 del codice civile, e' soggetto all'imposta stabilita per la cessione del diritto spettante al creditore surrogato.
Art. 32 Divisioni e assegnazioni
1. La divisione, con la quale ad un condividente siano assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, e' considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. Nelle comunioni ereditarie, la massa comune e' costituita dal valore, riferito alla data della divisione, dei beni esistenti alla data di apertura della successione, detratti gli oneri ereditari ancora gravanti sugli stessi; nelle assegnazioni di cui all'art. 4, lettera c), della parte prima della tariffa, la massa comune e' costituita dal patrimonio risultante dal bilancio o dal rendiconto; nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto assoggettato o assoggettabile all'imposta propria dei trasferimenti.
2. I conguagli, ancorche' attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti, se superiori al 5 per cento del valore della quota di diritto, all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino all'ammontare del valore dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e per l'eventuale eccedenza con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari.
3. Nella valutazione della massa comune si considera altresi' conguaglio il valore dei beni assegnati a ciascun condividente determinato a norma degli articoli 49 e 50, che eccede del 5 per cento quello spettante di diritto sul valore della massa comune, determinato a norma degli stessi articoli.
4. Le comunioni derivanti da diverse successioni a causa di morte sono considerate come una sola comunione.
Art. 33 Contratti a prezzo indeterminato
1. Se il corrispettivo di un contratto deve essere determinato posteriormente alla sua stipulazione, l'imposta e' applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell'art. 18.
2. Se nel contratto e' prevista la possibilita' che il corrispettivo vari tra un minimo e un massimo, il valore da dichiarare a norma del precedente comma non puo' essere inferiore al minimo.
Art. 34 Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga tacita o di recesso anticipato
1. Per i contratti a tempo indeterminato l'imposta e' applicata in base alla durata dichiarata dalla parte che ne richiede la registrazione. Se alla data indicata il rapporto non sia cessato deve essere presentata all'ufficio, a norma dell'art. 18, una nuova denuncia sulla base della quale l'imposta viene applicata in relazione alla maggiore durata del contratto.
2. Se la durata dell'atto e' fatta dipendere dalla vita di una persona si applicano le disposizioni dell'art. 43.
3. Per i contratti con patto di proroga tacita l'imposta e' applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l'obbligo delle parti di denunciare a norma dell'art. 18 l'ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto e' divenuto vincolante per il nuovo periodo.
4. Per i contratti che attribuiscono ad una parte il diritto di recedere prima della scadenza ma dopo un determinato periodo di tempo, l'imposta e' applicata in relazione a tale periodo, salvo integrazione per la ulteriore durata.
Art. 34-bis
1. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta e' dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno o frazione di esso. L'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, comprese le annualita' conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata, a norma dell'art. 16-bis, entro venti giorni dall'inizio dell'annualita'.
2. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani stipulati tra il 30 luglio 1978 e la data di entrata in vigore del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 693 l'obbligo del pagamento dell'imposta di registro si considera regolarmente adempiuto ancorche' l'imposta sia stata versata limitatamente ad una annualita'. Per il pagamento delle annualita' successive si applica la disposizione del precedente comma.
Art. 35 Sentenze e provvedimenti giudiziari
1. Gli atti dell'autorita' giudiziaria ordinaria che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi, i provvedimenti che rendono esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.
Art. 36 Irrilevanza della nullita' e dell'annullabilita' dell'atto
1. La nullita' o l'annullabilita' dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta.
2. L'imposta assolta a norma del comma precedente deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza emessa in contraddittorio anche con l'amministrazione finanziaria e passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.
Art. 37 Atti soggetti a registrazione in caso d'uso
1. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso l'imposta e' applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione.
Art. 38
1. Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto
2. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto l'imposta si applica in misura fissa.
3. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni di cui al sesto comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione delle locazioni non finanziarie e degli affitti di cui all'art. 10, primo comma, n. 1), del decreto stesso.
Art. 39 Liquidazione dell'imposta
1. L'imposta, quando non e' dovuta in misura fissa, e' liquidata dall'ufficio mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo quarto, con arrotondamento a cento lire delle frazioni inferiori.
2. L'ammontare dell'imposta non puo' essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nella tariffa.
Art. 40 Imposta principale, suppletiva e complementare
1. L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assolta all'atto della registrazione e' riscossa dall'ufficio nei modi e nei termini indicati nel titolo quinto.
2. E' principale l'imposta liquidata all'atto della registrazione; quella applicata successivamente e' suppletiva se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio in sede di liquidazione, complementare in ogni altro caso.
Titolo quarto. Determinazione della base imponibile
Art. 41 Base imponibile
1. La base imponibile, salvo quanto e' disposto negli articoli seguenti, e' costituita:
1) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, dai corrispettivi pattuiti per l'intera durata del contratto. Se i corrispettivi sono pattuiti in misura inferiore al valore venale, la base imponibile e' costituita dal valore venale del bene o del diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui se ne producono gli effetti traslativi o costitutivi;
2) per le permute di ogni genere, dal maggiore dei valori dei beni permutati;
3) per i contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare, rispettivamente dal valore venale del bene ceduto o dalle prestazioni di maggior valore;
4) per le cessioni di contratto, dall'ammontare complessivo del corrispettivo pattuito per la cessione o dal valore delle prestazioni ancora da eseguire;
5) per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non costituisca corrispettivo di altra prestazione o portanti estinzione di una precedente obbligazione, dall'ammontare dell'obbligazione assunta o estinta e, se questa abbia per oggetto un bene diverso dal denaro, dal valore venale del bene alla data dell'atto;
6) per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia e' prestata in denaro o in titoli dalla somma di denaro o dal valore venale dei titoli, se inferiore alla somma garantita;
7) per i contratti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto.
2. I debiti e gli altri oneri accollati all'acquirente e le obbligazioni dell'alienante estinte per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile.
3. I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione dell'atto, sempreche' le parti non abbiano stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio.
4. Le disposizioni del primo comma valgono anche per gli atti dell'autorita' giudiziaria, di cui all'art. 35, relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti.
Art. 42 Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi
1. Per la vendita di beni mobili e immobili fatta all'incanto in sede di espropriazione forzata o comunque all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile e' costituita dal prezzo di aggiudicazione, diminuito, nell'ipotesi prevista dall'art. 587 del codice di procedura civile, della parte gia' assoggettata all'imposta.
2. Per l'espropriazione per pubblica utilita' e per ogni altro atto della pubblica autorita' traslativo o costitutivo della proprieta' di beni mobili o immobili di aziende e di diritti reali sugli stessi la base imponibile e' costituita dall'ammontare dell'indennizzo.12
Art. 43 Rendite e pensioni
1. Per la costituzione di rendita perpetua o vitalizia la base imponibile e' costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario della rendita, ovvero, se maggiore, dal valore della rendita.
2. Il valore della rendita e' costituito:
a) dal ventuplo dell'annualita' se la rendita e' perpetua o a tempo indeterminato;
b) dal valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore al ventuplo dell'annualita' se si tratta di rendita a tempo determinato;
c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il coefficiente, indicato nella tabella allegato C, applicabile in relazione all'eta' della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita, pensione o vitalizio.
3. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a norma della lettera c) del comma precedente tenendo conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari.
4. Se la rendita o pensione e' costituita congiuntamente a favore di piu' persone con diritto di accrescimento fra loro, il valore e' determinato tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei beneficiari.
5. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, e' valutata nei modi previsti dalla lettera b) del secondo comma, ma il suo valore non puo' superare quello determinato nei modi previsti dalla lettera c) del secondo comma con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.
6. Le disposizioni del terzo e quarto comma si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona e' diversa dal beneficiario.
Art. 44 Enfiteusi
1. Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell'enfiteuta, la base imponibile e' costituita dal ventuplo del canone annuo, ovvero, se maggiore, dal valore del diritto dell'enfiteuta.
2. Per l'affrancazione la base imponibile e' costituita dalla somma pagata dall'enfiteuta.
3. Il valore del diritto del concedente e' pari alla somma dovuta dall'enfiteuta per l'affrancazione. Il valore del diritto dell'enfiteuta e' pari alla differenza tra il valore venale della piena proprieta' e la somma dovuta per l'affrancazione.
Art. 45 Valore della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione
1. Il valore venale della proprieta' gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione e' costituito dalla differenza tra quello della piena proprieta' e il valore dell'usufrutto, uso o abitazione, determinato a norma dell'art. 43, assumendo come annualita' l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprieta' per il saggio legale di interesse.
Art. 46 Valore dei crediti
1. Per i crediti il valore imponibile e' costituito dal loro importo, senza tenere conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell'atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, il valore imponibile e' costituito dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.