diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 849 del 25/03/1971 (Rv. 350710 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - AZIONI A DIFESA DELLA SERVITU - CONFESSORIA - ONERE PROBATORIO - PROVA DELLA LEGITTIMAZIONE - PROVA RIGOROSA DELLA PROPRIETA DEL FONDO DOMINANTE - ESCLUSIONE - PROVA PRESUNTIVA DELLA PROPRIETA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1971-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350710-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - AZIONI A DIFESA DELLA SERVITU - CONFESSORIA - ONERE PROBATORIO - PROVA DELLA LEGITTIMAZIONE - PROVA RIGOROSA DELLA PROPRIETA DEL FONDO DOMINANTE - ESCLUSIONE - PROVA PRESUNTIVA DELLA PROPRIETA - SUFFICIENZA.*

Chi agisce in confessoria servitutis deve provare la sua legittimazione ad agire, qualora questa venga contestata, giacche, assumendosi la violazione del diritto di servitu, occorre provare non solo la esistenza della servitu ma anche che si sia titolare di essà cioe di essere titolare del diritto di proprieta sul fondo dominante. Peraltro nella confessoria servitutis non occorre quella prova della proprieta, cosi rigorosa come quella richiesta per la rivendicazione, infatti mentre con questa Azione si mira alla dichiarazione del diritto di proprieta sul fondo, di cui si chiede la restituzione, nel caso della confessoria si chiede solo l'affermazione del vincolo di servitu con le eventuali altre conseguenti dichiarazioni di diritto, onde la proprieta del fondo dominante costituisce solo il presupposto dell'Azione ed e sufficiente che emerga anche attraverso delle presunzioni. (V 299'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1079, Cod. Civ. art. 2769

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)