Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013 (Rv. 626469 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE | Consulenza di parte - Natura - Mera allegazione difensiva a contenuto tecnico - Conseguenze - Produzione nel giudizio d'appello - Ammissibilità.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE
La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., è ammissibile anche in appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)