Sez. 2, Ordinanza n. 17663 del 02/09/2004 (Rv. 576617 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Competenza per connessione - Rapporto di connessione - Conflitto virtuale negativo - Fattispecie relativa a giudizio intrapreso davanti al giudice di pace.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
In tema di competenza per connessione, quando il secondo giudice, innanzi al quale le parti abbiano riassunto il giudizio a seguito dell'indicazione del giudice previamente adito, escluda il rapporto di connessione tra tutti od alcuni dei capi di domanda proposti innanzi a sè e ritenga, a sua volta, la propria incompetenza per materia a decidere dei detti capi di domanda non connessi, si determina un conflitto virtuale negativo di competenza (Fattispecie relativa a ipotizzata connessione fra domande proposte davanti al giudice di pace, previamente adito, e Tribunale, ove erano pendenti altre domande relative a beni immobili).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)