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Sez. 2, Sentenza n. 2749 del 04/05/1982 (Rv. 420621 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AI FINI DELLA DECORRENZA DEI TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE NEL DOMICILIO REALE DELLA PARTE ANZICHÉ AL PROCURATORE COSTITUITO - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE PER L'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITAZIONE AL SOLO NOTIFICATO - DECORRENZA PER IL NOTIFICANTE.*
Stato
decisa il 1982-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420621-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AI FINI DELLA DECORRENZA DEI TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE NEL DOMICILIO REALE DELLA PARTE ANZICHÉ AL PROCURATORE COSTITUITO - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE PER L'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITAZIONE AL SOLO NOTIFICATO - DECORRENZA PER IL NOTIFICANTE.*

Il principio che la notificazione della sentenza eseguita nel domicilio reale della parte non è idonea a fare decorrere il termine breve per l'impugnazione, può essere invocato solo dallo intimato - nel cui interesse è stabilito che la notificazione sia fatta al procuratore costituito, affinché questi possa disporre di tutto il termine concesso per proporre l'impugnazione - mentre eguale esigenza non sussiste per l'altra parte la quale, con il fatto stesso di prendere l'iniziativa per la notifica, dimostra di avere avuto la possibilità di valutare se risponde o meno al suo interesse impugnare la sentenza. Pertanto, nell'ipotesi di soccombenza reciproca, la notificazione della sentenza in Forma esecutiva, avvenuta nel domicilio reale non impedisce il decorso del termine breve per l'impugnazione per la parte notificante. (Conf 6320/79, mass n 403049; (Conf 3541/79, mass n 399952).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)