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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 262 del 1994

Decisione
decisa il 1994-06-20, depositata il 1994-06-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:262
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 20411

  • Responsabilità contabile e amministrativa
  • Responsabilità di amministratori e dipendenti di comuni e province
  • Intrasmissibilità agli eredi
  • Questione di legittimità costituzionale
  • 'Ius superveniens'
  • Necessità di riesame della rilevanza
  • Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Leggi la massima
La rilevanza della questione di costituzionalità dell'art. 58, comma quarto, della l. 8 giugno 1990, n. 142, nella parte in cui esclude che la responsabilità degli amministratori e dipendenti dei comuni e delle province si trasmetta agli eredi, va riesaminata alla stregua della normativa sopravvenuta (art. 1, comma sesto, del d.l. n. 324 del 1993, conv. in l. n. 423 del 1993, ed art. 1, comma primo, l. n. 20 del 1994), in base alla quale la responsabiltà degli amministratori e dipendenti di enti locali - e, in generale, di tutti i soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile della Corte dei conti - si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa, nei limiti in cui gli stessi eredi ne abbiano beneficiato patrimonialmente. (Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di costituzionalità sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1993 dalla Corte dei conti nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Generale nei confronti di Losi Andrea ed altri, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994; Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di responsabilità promosso con atto di citazione del 2 giugno 1988 contro amministratori della Comunità montana dell'Appennino piacentino e riassunta con atto del 5 novembre 1992 contro gli eredi di uno di essi, la Corte dei conti, con ordinanza del 6 aprile 1993, pervenuta alla Corte costituzionale il 12 gennaio 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nella parte in cui dispone che "la responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi"; che il giudice remittente ritiene applicabile alle comunità montane la legislazione comunale e provinciale in materia di finanza e di contabilità, incluse le norme relative alla responsabilità degli amministratori e dei dipendenti; che la norma impugnata - applicabile nel caso di specie, trattandosi di eredi di un amministratore di comunità montana deceduto dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 - è ritenuta contrastante con i principi di razionalità e di euguaglianza alla stregua della motivazione della sentenza n. 383 del 1992 di questa Corte, che ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità mirante ad ottenere l'estensione della norma a tutti gli amministratori e i dipendenti pubblici; che è ravvisata anche la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione perché la norma in esame, da un lato, "legittima, anche a favore degli eredi di un peculatore, l'arricchimento da causa illecita a danno dell'erario", dall'altro "fa discendere .. dalla morte di uno dei corresponsabili in solido un aggravamento della posizione debitoria degli altri corresponsabili";
punto 2
Considerato che dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione è intervenuto il d.l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito nella legge 27 ottobre 1993, n. 423, il cui art. 1, comma 6, precisa che la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle unità sanitarie locali, delle regioni, delle province e dei comuni "si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa, nei limiti in cui gli stessi eredi ne abbiano beneficiato patrimonialmente"; che la medesima precisazione è ripetuta nell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che ha generalizzato la norma a tutti i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica; che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice rimettente per un riesame della rilevanza della questione alla stregua delle nuove disposizioni.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 giugno 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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