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Sez. 2, Sentenza n. 9360 del 06/09/1993 (Rv. 483675 - 01)

Procedimento civile - Ausiliari del giudice - Interpreti e traduttori | Scelta della lingua dei propri atti processuali - Facoltà di ciascuna parte ex art. 20 del d.P.R. n. 574 del 1988 - Mancanza della comparsa di risposta a causa della contumacia del convenuto - Verbalizzazione degli atti nelle due lingue - Necessità.
Stato
decisa il 1993-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483675-01

Procedimento civile - Ausiliari del giudice - Interpreti e traduttori

con riguardo alla speciale normativa sulla lingua degli atti processuali nella regione Trentino Alto Adige, l'art. 20 del d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574, derogando alla generale disposizione dello art. 122 cod. proc. civ., attribuisce a ciascuna parte del processo civile la facoltà di scelta della lingua dei propri atti processuali prevedendo il processo monolingue solo quando l'atto introduttivo e la comparsa di risposta siano stati redatti nella stessa lingua e, in caso contrario, il processo bilingue, che implica la traduzione degli atti a cura e spese dell'ufficio e la contestuale verbalizzazione nelle due lingue con la conseguenza che, se, per la contumacia del convenuto, sia mancata la comparsa di risposta, il processo deve svolgersi secondo le disposizioni che regolano quello bilingue (e con contestuale verbalizzazione, quindi, nelle due lingue), non ricorrendo il presupposto della comune utilizzazione della medesima lingua al quale, per una esigenza di eguale trattamento e tutela dei diversi gruppi etnici, è rigorosamente legata la possibilità del processo monolingue.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., DPR 08/08/1959 num. 688 CORTE COST., DPR 03/01/1960 num. 103 CORTE COST., DPR 31/08/1972 num. 670 CORTE COST., DPR 15/07/1988 num. 574 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)