Sez. 3, Sentenza n. 15021 del 15/07/2005 (Rv. 585839 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - SENTENZA | Obbligazione solidale passiva - Effetti - Inscindibilità delle cause e litisconsorzio passivo - Esclusione - Giudizio di impugnazione proposto da uno solo dei condebitori solidali - Effetti nei confronti del condebitore non impugnante.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - SENTENZA
Poichè l'obbligazione di risarcimento del danno derivato dalla cosa comune a più proprietari comporta la responsabilità solidale degli stessi, nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti di uno soltanto o di alcuni, ma non di tutti i responsabili dell'evento dannoso, non ricorre il litisconsorzio necessario e non risulta violato il principio del contraddittorio, potendo il creditore esigere da ciascuno dei condebitori l'intero credito, fermo restando il diritto di regresso del convenuto, nel caso di sua condanna, nei confronti degli altri obbligati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 1292
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)