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((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.))

Testo in vigore al

Art. 17-bis

1. La lingua del processo osservata nella fase conclusiva del giudizio di primo grado si estende al giudizio di appello.
All'imputato e', tuttavia, data facolta' di richiedere, per una sola volta, la prosecuzione del giudizio di secondo grado nell'altra lingua. Ove appellante sia l'imputato, la relativa facolta' deve essere esercitata, a pena di decadenza, con dichiarazione esplicita sottoscritta personalmente dall'imputato nell'atto di appello o stesa in calce al medesimo; in tal caso lo stesso atto di appello dovra' essere redatto nella nuova lingua scelta. In caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero, la medesima facolta' deve essere esercitata dall'imputato, a pena di decadenza, non oltre l'apertura del dibattimento di appello, con dichiarazione esplicita resa alla Corte personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata dal difensore. Non sono ammessi atti equipollenti.

2. L'ottenuta variazione della lingua del processo non richiede la traduzione degli atti gia' formati.

3. L'esame dell'imputato si svolge, a sua richiesta, nella lingua materna, se diversa dalla lingua del processo, e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nellalingua del processo, salva rinuncia delle parti. In tal caso viene verbalizzata nella sola lingua utilizzata.

Art. 17-quater

1. Il procedimento di esecuzione si svolge nell'ultima lingua del processo di merito conclusosi con sentenza, passata in giudicato.
Nei procedimenti di esecuzione che si svolgono nella provincia di Bolzano, anche se a seguito di sentenze passate in giudicato emesse da autorita' giudiziarie fuori dalla regione Trentino-Alto Adige, si applicano gli articoli 14 e seguenti in quanto applicabili.

2. Il condannato puo' chiedere di essere sentito, nei casi previsti dalla legge, nella lingua materna, se diversa da quella del processo, con verbalizzazione nella lingua del processo.

3. Al condannato cui siano stati consegnati l'ordine di esecuzione ed il decreto di sospensione di cui all'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale nella lingua di cui al comma 1 e che si professi di madrelingua diversa e' in ogni caso riconosciuta la facolta' di richiedere al pubblico ministero, senza formalita', la traduzione degli atti in tal ultima lingua, senza che cio' comporti la sospensione del termine utile per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione.

Art. 18

1. Il processo nel quale gli imputati o la parte civile utilizzano una lingua diversa e' bilingue.

2. Il processo diviene monolingue se tutte le parti dichiarano di scegliere la stessa lingua.

3. Nel processo bilingue ogni parte usa la lingua individuata ai sensi degli articoli precedenti. Salvo che le parti vi rinuncino:

  1. a) gli interventi orali delle parti sono immediatamente tradotti;

  2. b) gli interventi del pubblico ministero, le sue richeste e le requisitorie orali o scritte sono pronunciate o redatte in entrambe le lingue;

  3. c) i testimoni, periti e consulenti tecnici sono sentiti nella lingua da essi prescelta, con immediata traduzione;

  4. d) l'interrogatorio ovvero l'esame dell'imputato e delle altre parti private si svolge nella lingua dalle stesse scelta, con immediata traduzione;

  5. e) i documenti e gli atti prodotti dalle parti, le consulenze tecniche e le relazioni dei periti sono tradotti nell'altra lingua;

  6. f) la verbalizzazione avviene in forma bilingue;

  7. g) i provvedimenti del giudice sono redatti in entrambe le lingue.

Art. 18-bis

1. L'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 1, 15, commi 2 e 3, 16, commi da 1 a 5, 17, 17-bis, l7-ter, 17-quater, 18 e 18-ter e' prescritta a pena di nullita' assoluta, ai sensi dell'articolo 179 del codice di procedura penale.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, 15, commi 4 e 5, 16, comma 7, e' prescritta a pena di nullita', ai sensi dell'articolo 181 del codice di procedura penale. La dichiarazione di nullita' comporta l'obbligo di traduzione, senza regressione del procedimento allo stato e grado in cui e' stato compiuto l'atto nullo.

3. L'errata individuazione, ad opera dell'autorita' procedente, della lingua presunta nelle ipotesi previste dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 1, non comporta alcuna nullita'.

Art. 19

1. Nella provincia di Bolzano, per la inclusione negli elenchi comunali dei giudici popolari della corte d'assise e della corte d'assise d'appello, e' richiesto anche il requisito della conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca, risultante dal possesso dell'attestato di cui al terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, corrispondente ad un titolo di studio non inferiore a quello richiesto per l'iscrizione negli elenchi stessi.

2. Negli elenchi per la corte d'assise d'appello predisposti dai comuni della provincia di Trento viene indicato, per i singoli nominativi, l'eventuale possesso del requisito di cui al comma 1.

3. I giudizi di appello avverso le sentenze della corte d'assise con sede in provincia di Bolzano sono raggruppati in unica sessione e per essi il collegio e' costituito con giudici popolari che siano in possesso del requisito di cui al comma 1.

4. A tal fine si procede alla estrazione, ai sensi degli articoli 25 e 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, dei giudici popolari ordinari e supplenti in possesso del requisito di cui al comma 1, escludendo quelli che non lo siano, fino al raggiungimento del numero prescritto.

4-bis. L'osservanza delle disposizioni dettate nei precedenti commi e' prescritta a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 178, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale.

Art. 20

1. Nel processo civile ciascuna parte ha facolta' di scegliere la lingua per la redazione dei propri atti processuali. La scelta avviene per effetto della redazione nell'una o nell'altra lingua dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta o degli atti aventi funzione equipollente.

2. Quando l'atto introduttivo di un giudizio e la comparsa di risposta ovvero gli atti equipollenti sono redatti nella stessa lingua, il processo e' monolingue. In caso contrario il processo e' bilingue.

3. Nel processo bilingue ciascuna parte usa la lingua dalla stessa scelta. I provvedimenti del giudice sono pronunciati e redatti in entrambe le lingue, salvo che vi rinunci, entro l'udienza in cui e' richiesta l'emissione del provvedimento, la parte che vi abbia interesse. Gli atti e documenti di parte sono redatti nella lingua italiana o tedesca, senza obbligo di traduzione a cura e spese d'ufficio. Nel processo bilingue le parti non residenti o non aventi sede nella provincia di Bolzano possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dal deposito di atti e documenti, chiedere al giudice che siano tradotti nell'altra lingua in tutto o in parte a cura e spese dell'ufficio. Il giudice puo' escludere in tutto o in parte la traduzione di documenti depositati dalle parti, ove ritenuti manifestamente irrilevanti.

4. Se il terzo chiamato in causa, il terzo interveniente o il successore di una delle parti si costituiscono in giudizio con una comparsa redatta in lingua diversa da quella in cui fino a tale momento si e' svolto il processo, si applicano le disposizioni sul processo bilingue.

5. Il processo prosegue monolingue se tutte le parti costituite dichiarano di scegliere la stessa lingua. La dichiarazione e' fatta dalla parte o dal suo procuratore speciale in ogni stato e grado del giudizio, verbalmente in udienza o mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti, ed e' irrevocabile.

6. In caso di riunione di piu' processi anteriormente svoltisi come processi monolingue ma in lingue diverse, le parti costituite in uno dei processi possono aderire alla scelta della lingua dell'altro processo. La dichiarazione di adesione e' fatta dalla parte o dal suo procuratore speciale in ogni stato e grado del giudizio, verbalmente in udienza o mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti. La dichiarazione di adesione e' irrevocabile.

7. Nel processo bilingue le deduzioni delle parti sono verbalizzate nella lingua da esse scelta. Il verbale deve essere redatto in due lingue qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore speciale lo richieda espressamente nell'udienza stessa.

8. Gli atti ed i documenti notificati ad istanza di parte debbono essere tradotti nella lingua italiana o tedesca ove il destinatario, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della notificazione, richieda la traduzione con atto da notificare alla parte istante a mezzo ufficiale giudiziario; la traduzione degli atti e dei documenti a cura di parte e' notificata entro i successivi quindici giorni, nei modi e nelle forme prescritti per l'originale.
La richiesta di traduzione interrompe i termini che ricominciano a decorrere dalla notifica della traduzione. Tale disciplina si applica anche ai provvedimenti concessi senza preventivo contraddittorio e ai relativi ricorsi. Nei casi di eccezionale urgenza il giudice puo' autorizzare l'esecuzione provvisoria anche in pendenza del termine, su istanza di parte.

9. Gli atti e documenti in lingua tedesca notificati fuori del territorio della provincia di Bolzano devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana.

10. Nel processo monolingue e in quello bilingue i testimoni vengono interrogati e rispondono nella lingua da loro prescelta e la verbalizzazione avviene in tale lingua. Le deposizioni verbalizzate nella lingua prescelta dai testimoni sono tradotte a cura e spese dell'ufficio qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore speciale lo richieda nell'udienza stessa.

11. Nel processo monolingue e in quello bilingue il consulente tecnico usa la lingua da lui scelta. La sua relazione e' tradotta a cura e spese dell'ufficio, qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore speciale lo richieda espressamente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del deposito.

12. Nel processo monolingue le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice sono redatti nella lingua del processo. Nel processo bilingue le sentenze sono redatte nella lingua italiana e nella lingua tedesca, salvo che vi rinunci la parte che vi abbia interesse.
Tale rinuncia deve essere formulata dalle parti o dai loro procuratori speciali entro l'udienza di precisazione delle conclusioni. Per la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti in forma bilingue il giudice puo' avvalersi dell'ausilio degli interpreti-traduttori addetti all'ufficio giudiziario. I termini stabiliti dalle vigenti disposizioni processuali per il deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti da parte del giudice si intendono osservati con il deposito in cancelleria della minuta redatta in una delle due lingue.6

Art. 20-bis

1. Nei procedimenti di volontaria giurisdizione dinanzi al tribunale per i minorenni avviati d'ufficio, l'atto iniziale del procedimento e' redatto nella lingua presunta del soggetto destinatario del provvedimento. Nei procedimenti avviati su impulso di parte si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20, in quanto compatibili.

2. Il processo prosegue monolingue se i genitori del minore scelgono la medesima lingua, in caso contrario il processo e' bilingue.

3. In ogni caso il minore deve essere sempre ascoltato nella lingua materna.

Art. 20-ter

1. Nei procedimenti diversi dal processo ordinario di cognizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, in quanto compatibili.

Art. 21

1. Nel processo civile la pubblica amministrazione attrice usa la lingua presunta del convenuto identificandola ai sensi dell'articolo 7; successivamente si adegua alla diversa lingua scelta dal convenuto con il primo atto difensivo.

2. Il giudice, qualora richiesto dalla parte alla prima udienza, ordina la rinnovazione dell'atto di citazione nella lingua del convenuto, fissando una nuova udienza di prima comparizione.

3. La pubblica amministrazione convenuta in giudizio si uniforma alla lingua usata dall'attore o dal ricorrente.

Art. 23-bis

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, 20-bis, 20-ter e 21, relative e consequenziali alla scelta e all'uso della lingua produce la nullita' rilevabile d'ufficio di tutti gli atti, anche successivi, redatti nella lingua diversa, salve le disposizioni dell'articolo 161, primo comma, del codice di procedura civile. L'impugnazione della sentenza per far valere la suddetta nullita' puo' essere proposta solo dalla parte nel cui interesse e' stabilito l'uso della lingua omesso.

Art. 24

1. Nei procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e, contabili e tributari, non compresi nelle disposizioni di cui all'art. 1, gli interessati hanno facolta' di rendere la loro dichiarazioni o deposizioni in lingua tedesca.

Art. 25

1. Le sentenze e i provvedimenti del giudice oggetto di impugnazione, nonche' i verbali d'udienza in lingua tedesca, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori della regione Trentino-Alto Adige o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione. Gli obblighi procedurali a carico delle parti sono assolti mediante deposito della sentenza o del provvedimento del giudice redatti in lingua tedesca. Gli altri atti processuali ed i documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio devono essere tradotti, a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione, solo su specifica richiesta dei suddetti organi giurisdizionali.

Art. 26

1. Gli atti compiuti dagli organi giurisdizionali della provincia di Bolzano, su richiesta di autorita' giudiziarie site fuori della provincia stessa, se redatti in lingua tedesca devono essere tradotti in lingua italiana a cura dell'organo richiesto.

Art. 27

1. Quando una sentenza o un altro provvedimento del giudice sono per legge soggetti a forme di pubblicita' particolari, l'ufficio provvede a tale incombenza nelle due lingue.

Art. 28

1. Le schede del casellario giudiziale di Bolzano sono compilate congiuntamente in lingua italiana e tedesca da parte dell'apposito ufficio presso la procura della Repubblica di Bolzano.

2. I certificati del casellario giudiziale di Bolzano sono rilasciati nella lingua richiesta dall'interessato.

3. Gli interessati possono chiedere all'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Bolzano il certificato anche se di competenza di altre procure. In tal caso l'ufficio di Bolzano richiede detto certificato alla procura competente e lo rilascia nella lingua richiesta dall'interessato.

Capo V. Uffici di stato civile, uffici tavolari ed atti notarili

Art. 29

1. Nella provincia di Bolzano gli atti dello stato civile e le iscrizioni eseguite negli uffici tavolari e catastali sono contestualmente formati, in doppio originale, in lingua italiana e tedesca.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, gli estratti di cui all'art. 184 dell'ordinamento dello stato civile ed i certificati relativi sono rilasciati nella lingua richiesta.

Art. 30

1. Nella provincia di Bolzano gli atti notarili in genere e quelli, ad essi equiparati, di qualunque contenuto e forma comprese le autentiche ed inclusi quelli soggetti a pubblicita', sono redatti a scelta delle parti in lingua italiana o in lingua tedesca.

2. Qualora le parti ne facciano richiesta, gli atti sono redatti in ambedue le lingue, uno di seguito all'altro oppure uno di fianco all'altro, e le sottoscrizioni sono apposte una volta sola in calce ai due testi.

3. I documenti di qualsiasi genere provenienti dall'estero e redatti in una delle due lingue italiana o tedesca, ove vengano allegati ad uno degli atti di cui al comma 1 non sono tradotti nell'altra lingua, salvo diversa volonta' delle parti.

4. Gli atti redatti nella sola lingua tedesca dei quali deve essere fatto uso in altre parti del territorio nazionale e fuori del campo di applicazione dell'art. 1 sono accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal notaio o da altro pubblico ufficiale abilitato a ricevere gli atti stessi.