REGOLAMENTO (CEE) N. 2241/87 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1987 che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca1, in particolare l'articolo 11,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, per maggiore chiarezza, in seguito alle modifiche sostanziali subentrate in materia di ispezione e controllo delle attività di pesca, contemplate nel regolamento (CEE) n. 2057/822, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4027/863, è opportuno procedere alla codificazione del regolamento citato;
considerando che, per quanto riguarda le catture effettuate dai pescherecci, occorre adottare norme in materia di controllo, per garantire il rispetto delle limitazioni delle possibilità di pesca stabilite in altri contesti;
considerando che tali norme devono comportare disposizioni in materia di ispezione e di controllo da parte delle autorità degli Stati membri di tutti i pescherecci, compresi quelli dei paesi terzi, sia in porto che in mare, e di tutte le attività la cui ispezione dovrebbe permettere di verificare l'applicazione del presente regolamento e la repressione delle infrazioni alla normativa concernente le misure di conservazione e di controllo;
considerando che gli Stati membri devono riferire periodicamente alla Commissione circa le ispezioni eseguite e le misure adottate nei confronti di violazioni eventuali delle misure di conservazione e di controllo;
considerando che un efficace controllo degli sbarchi delle specie per le quali è stato fissato un totale ammissibile di catture (TAC) per riserva o gruppo di riserve o altra forma di limitazione quantitativa implica che i capitani dei pescherecchi devono tenere un registro e dichiarare le attività da loro svolte; che tuttavia occorre esentare dall'obbligo di tenere un giornale di bordo i pescherecci di dimensioni limitate e raggio d'azione ridotto, per i quali tale obbligo costituirebbe un onere sproporzionato rispetto alle loro possibilità di cattura;
considerando che occorre nondimeno che i capitani dei pescherecci di una lunghezza fuori tutto superiore a dieci metri oppure il loro mandatario riempiano una dichiarazione sulle catture al termine di ogni viaggio, dichiarazione che costituisce, tenendo conto del numero di pescherecci in causa, l'unico mezzo per controllarne l'attività e accertare quindi il rispetto delle vigenti misure di conservazione;
considerando che, per il controllo delle attività pescherecce, gli Stati membri devono verificare l'esattezza dei dati registrati nei giornali di bordo e nelle dichiarazioni di sbarco e di trasbordo;
considerando che occorre prevedere l'obbligo degli Stati membri di registrare gli sbarchi delle riserve o gruppi di riserve ittiche sottoposte ai TAC o ai contingenti e rendere possibile la verifica delle registrazioni di tali sbarchi;
considerando che il controllo delle attività pescherecce risulterebbe facilitato se venissero trasmesse alla Commissione, dietro sua richiesta, informazioni più particolareggiate o più frequenti sulle catture;
considerando che gli sbarchi effettuati fuori dal territorio della Comunità come pure i trasbordi di pesce da un peschereccio all'altro devono essere registrati;
considerando che è opportuno permettere l'ampliamento della portata delle disposizioni riguardanti il giornale di bordo, la dichiarazione di sbarco, i dati in materia di trasbordo e la registrazione delle catture delle riserve ittiche non sottoposte ai TAC o ai contingenti;
considerando che, se i pescatori di uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato a questo Stato, l'obbligo di cessare la pesca dev'essere stabilito da una decisione della Commissione;
considerando inoltre che, in virtù del trattato, la Comunità dispone, sul piano interno, del potere di prendere qualsiasi misura volta alla conservazione delle risorse biologiche marine; che appunto in tale contesto occorre prevedere la possibilità di porre fine alle attività di pesca una volta esauriti il TAC, il contingente, l'assegnazione o la parte a disposizione della Comunità; che, tuttavia, occorre riparare il pregiudizio subito dallo Stato membro che non abbia esaurito il proprio contingente, la propria assegnazione o la propria parte della riserva o del gruppo di riserve in causa; che a tale scopo occorre prevedere un meccanismo di compensazione che concili gli imperativi della conservazione con il mantenimento delle possibilità di pesca, per specie e per zona, risultanti dalla fissazione annua dei TAC e dei contingenti; che a tal fine è necessario operare deduzioni ed assegnazioni nel corso dello stesso anno o nel corso dell'anno o degli anni successivi, tenendo conto prioritariamente delle specie e delle zone per cui sono stati fissati contingenti, assegnazioni o parti annue;
considerando che è necessario adottare disposizioni che consentano di verificare l'applicazione del presente regolamento;
considerando che, qualora la Commissione o i suoi funzionari incaricati incontrino nell'esercizio del proprio compito difficoltà ripetute e non giustificate, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato, oltre alle spiegazioni, i mezzi per portare a buon fine la propria azione; che lo Stato membro in questione deve pertanto assicurare l'esecuzione degli obblighi per esso derivanti dal presente regolamento, e facilitare l'adempimento del compito della Commissione;
considerando che il controllo è migliorato dall'obbligo di rendere inutilizzabili le reti illegali;
considerando che occorre prevedere delle modalità di applicazione per l'ispezione ed il controllo per poter controllare meglio le attività dei pescherecci;
considerando che il presente regolamento non deve pregiudicare le disposizioni nazionali in materia di controllo che concernono questioni disciplinate dal presente regolamento e che vanno al di là delle esigenze minime in esso fissate, sempreché esse siano conformi al diritto comunitario,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Ispezione e controllo dei pescherecci e delle loro attività
Art. 1
1. Per garantire l'osservanza di tutta la normativa in vigore in materia di misure di conservazione e di controllo, ogni Stato membro controlla, nel proprio territorio e nelle acque marittime soggette alla propria sovranità o giurisdizione, l'esercizio della pesca e delle attività connesse. Esso ispeziona i pescherecci e tutte le attività la cui ispezione dovrebbe consentire la verifica dell'applicazione del presente regolamento, in particolare le attività di sbarco, di vendita, di magazzinaggio del pesce e di registrazione degli sbarchi e delle vendite.
2. Se, in seguito ad un controllo o ad un'ispezione effettuata ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro constatano il non rispetto della normativa in vigore in materia di conservazione e di controllo, esse intentano un'azione penale o amministrativa contro il capitano del peschereccio o qualsiasi altra persona responsabile.
3. Affinché l'ispezione venga effettuata nel modo più efficace ed economico possibile, gli Stati membri coordinano le proprie attività di controllo e prendono misure che consentano alle loro competenti autorità ed alla Commissione di tenersi reciprocamente e regolarmente informate in merito all'esperienza acquisita.
Art. 2
1.
L'ispezione e il controllo di cui all'articolo 1 sono effettuati da ciascuno Stato membro e, per suo conto, da un servizio d'ispezione designato da detto Stato membro.
Nell'espletamento dei compiti ad essi assegnati gli Stati membri garantiscono l'osservanza delle disposizioni e delle misure di cui all'articolo 1. Essi esercitano inoltre le loro attività in modo da evitare un'ingerenza non giustificata nelle normali attività di pesca. Essi fanno anche in modo che non sia esercitata alcuna discriminazione nella scelta dei settori e dei pescherecci da ispezionare.
2. I responsabili, dei pescherecci che formano oggetto dell'ispezione cooperano facilitando l'ispezione effettuata in conformità del paragrafo 1.
Art. 3
Conformemente alla procedura prevista all'articolo 14, possono essere adottate modalità di applicazione degli articoli 1 e 2, in particolare per quanto concerne:
a) l'identificazione degli ispettori ufficialmente designati, delle navi usate per l'ispezione e degli altri analoghi mezzi di ispezione impiegati da uno Stato membro;
b) le procedure alle quali si devono attenere gli ispettori e i capitani dei pescherecci quando un ispettore intende effettuare un'ispezione a bordo;
c) le procedure alle quali si devono attenere gli ispettori a bordo di un peschereccio, per l'ispezione di quest'ultimo, dei suoi dispositivi di pesca o delle sue catture;
d) la relazione che gli ispettori sono tenuti a redigere dopo ogni ispezione a bordo;
e) la marcatura e l'identificazione dei pescherecci e dei loro dispositivi di pesca; f) la certificazione delle caratteristiche dei pescherecci relative all'esercizio di attività di pesca.
Art. 4
Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione le informazioni relative al numero di pescherecci ispezionati, la loro nazionalità, il tipo d'infrazioni costatate e i provvedimenti da essi presi in conseguenza.
Titolo II. Controllo delle catture
Art. 5
1. I capitani dei pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro o sono registrati in uno Stato membro e che pescano specie appartenenti ad una riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a un totale ammissibile di catture (TAC) tengono un giornale di bordo indicando, come minimo, i quantitativi per ogni specie catturati e trattenuti a bordo, la data e il luogo di tali catture, in rapporto alla più piccola unità per cui sia stato fissato e gestito un TAC, nonché il tipo di dispositivi di pesca impiegati.
2. Sono esonerati dall'obbligo di cui al paragrafo 1 i capitani di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro la cui lunghezza fuori tutto è:
a) inferiore o uguale a 10 m;
b) superiore a 10 m, ma non superiore a 17 m, se compiono viaggi di 24 ore al massimo, calcolate dal momento dell'uscita dal porto al momento del rientro in porto, oppure
c) inferiore o pari a 12 m se operano nello Skagerrak o nel Kattegat.
3. Gli Stati membri adottano le misure opportune per verificare l'esattezza dei dati riportati nel giornale di bordo ai sensi del paragrafo 1.
Art. 6
1. Al momento dello sbarco dopo ogni viaggio, il capitano di ogni peschereccio la cui lunghezza fuori tutto è superiore a 10 metri e che batte bandiera di uno Stato membro o è registrato in uno Stato membro, oppure il suo mandatario, presenta alle autorità dello Stato membro di cui utilizza i punti di sbarco una dichiarazione, della cui veridicità il capitano è il solo responsabile, dalla quale risultino almeno, per ogni riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a un TAC, i quantitativi sbarcati con l'indicazione del luogo in cui sono state effettuate le catture, in rapporto alla più piccola zona per la quale sia stato fissato e gestito un TAC. Qualora le catture siano state effettuate in acque sotto la sovranità o la giurisdizione dei paesi terzi, tali informazioni devono risultare separatamente facendo riferimento alle acque di ogni paese terzo interessato.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per verificare l'esattezza delle dichiarazioni fatte a norma del paragrafo 1.
Art. 7
1.
Fatto salvo l'articolo 6, il capitano di un peschereccio di cui all'articolo 1, che
— trasborda quantitativi qualsiasi di catture appartenenti a una riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a un TAC o contingentate su un'altra nave, in seguito denominata la nave che riceve le catture, indipendentemente dal punto di sbarco, o
— sbarca tali quantitativi direttamente al di fuori del territorio della Comunità,
informa, all'atto del trasborodo o della sbarco, lo Stato membro di cui la sua nave batte bandiera o nel quale essa è registrata sulle specie e sui quantitativi di cui trattasi, nonché sulla data del trasbordo o dello sbarco e sul luogo di cattura in rapporto alla più piccola zona per la quale sia stato fissato e gestito un TAC o un contingente. Qualora le catture siano state effettuate in acque sotto la sovranità o la giurisdizione di paesi terzi, tali informazioni devono risultare separatamente facendo riferimento alle acque di ogni paese terzo interessato.
2.
Prima dell'inizio e alla fine di un trasbordo o di una serie di trasbordi in un porto o nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione di uno Stato membro, il capitano della nave che riceve le catture informa le autorità competenti di detto Stato membro dei quantitativi pescati di una riserva o di un gruppo di riserve ittiche soggette a un TAC o contingentate a bordo della sua nave.
Il capitano della nave che riceve le catture conserva i dati relativi ai quantitativi di catture appartenenti ad una riserva o ad un gruppo di riserve ittiche soggette a un TAC o contingentate ricevuti mediante trasbordo, alla data del trasbordo e alla nave che ha trasbordato tali catture. Questo obbligo si considera adempiuto quando sono conservate le copie di dichiarazione di trasbordo fornite conformemente alle modalità specifiche della registrazione delle informazione relative alle catture di pesce effettuate dagli Stati membri. Al termine di un trasbordo o di una serie di trasbordi, il capitano della nave che riceve le catture trasmette questi dati alle autorità competenti summenzionate entro un termine non superiore a 24 ore.
Il capitano della nave che riceve le catture conserva anche i dati relativi ai quantitativi di catture appartenenti ad una riserva o a un gruppo di riserve ittiche soggette a un TAC o contingentate trasbordati dalla nave che riceve le catture su una terza nave e informa le summenzionate autorità competenti in merito a quest'ultimo trasbordo almeno 24 ore prima che esso abbia luogo. Dopo il trasbordo, il capitano informa dette autorità competenti dei quantitativi trasbordati. Il capitano della nave che riceve le catture e il capitano della terza nave di cui sopra devono permettere alle suddette autorità competenti di verificare l'esattezza delle informazioni e dei dati previsiti dal presente paragrafo.
3. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per verificare l'esattezza delle informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1 e 2 e, se del caso, comunicano tali informazioni e il risultato della verifica allo Stato membro o agli Stati membri in cui la nave che ha ricevuto le catture e quella che ha effettuato il trasbordo sono registrate o di cui battono bandiera.
4. 1 paragrafi 2 e 3 si applicano anche alle navi che ricevono le catture battenti bandiera di un paese terzo o registrate in un paese terzo.
Art. 8
Se il trasbordo o lo sbarco avvengono più di quindici giorni dopo la cattura, le informazioni richieste agli articoli 6 e 7 devono essere comunicate al più tardi quindici giorni dopo la cattura alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave batte bandiera o nel quale essa è registrata.
Art. 9
1.
Gli Stati membri vigilano affinché tutti gli sbarchi di catture appartenenti a una riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a un TAC vengano registrati. A tal fine, gli Stati membri possono disporre che la prima immissione sul mercato venga effettuata mediante vendita all'asta.
Qualora le catture di una riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a un TAC non siano immesse per la prima volta sul mercato mediante vendita all'asta, gli Stati membri provvedono affinché i quantitativi in questione siano comunicati ai centri di vendita all'asta oppure agli organismi designati da tali Stati.
2.
Anteriormente al 15 di ogni mese, ogni Stato membro notifica alla Commissione i quantitativi delle catture appartenenti a una riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a un TAC sbarcati durante il mese precedente e le comunica qualsiasi altra informazione ricevuta ai sensi degli articoli 7 e 8.
Nelle notifiche alla Commissione devono figurare il luogo delle catture, come specificato negli articoli 5 e 6, nonché la nazionalità dei pescherecci interessati.
Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, gli Stati membri, a richiesta della Commissione, forniscono informazioni più particolareggiate o più frequenti di quelle previste da detto paragrafo, qualora le catture di riserve o di gruppi di riserve ittiche soggette a un TAC o contingentate rischino di raggiungere il livello del TAC o del contingente.
3. La Commissione informa gli Stati membri delle notifiche da essa ricevute ai sensi del presente articolo entro un termine non superiore a 10 giorni dalla data in cui ha ricevuto dette notifiche.
4. Ogni Stato membro conserva o fa conservare i documenti sottoposti alle proprie autorità competenti, conformemente agli articoli 5 e 6 ed alle modalità particolari d'applicazione di questi articoli, in modo da poter risalire a questi documenti che sono alla base delle notifiche alla Commissione previste al paragrafo 2, durante un periodo di tre anni a decorrere dall'inizio dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono stati effettuati gli sbarchi in questione.
Art. 10
Secondo la procedura di cui all'articolo 14, gli articoli da 5 a 9 possono essere applicati ad altre riserve o altri gruppi di riserve ittiche.
Titolo III. Divieto della attività di pesca
Art. 11
1. Tutte le catture di pesci appartenenti ad una riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a contingentamento, effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro, sono conteggiate sul contingente assegnato a detto Stato per la riserva o gruppo di riserve ittiche in questione, indipendentemente dal punto di sbarco.
2. Ogni Stato membro stabilisce la data in cui ritiene che le catture di una riserva o di un gruppo di riserve ittiche soggette a contingentamento, effettuate da pescherecci che battono la sua bandiera o sono registrati nel suo territorio, abbiano esaurito il contingente che gli è assegnato per tale riserva o gruppo di riserve ittiche. A decorrere da tale data, esso vieta provvisoriamente a tali pescherecci la pesca in tale riserva o gruppo di riserve ittiche nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco, sempreché le catture siano state effettuate dopo tale data, e fissa un termine entro il quale sono ammessi gli sbarchi, i trasbordi o le ultime notifiche sulle catture. Tale misura viene notificata senza indugio alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.
3.
A seguito di una notifica fatta ai sensi del paragrafo 2 o di sua propria iniziativa, la Commissione fissa, in base alle informazioni di cui dispone, la data in cui si ritiene che, per una riserva o un gruppo di riserve ittiche, le catture soggette a un TAC, a un contingente o ad altra forma di limitazione quantitativa, effettuate dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolati in uno Stato membro, abbiano esaurito il contingente, l'assegnazione o la parte disponibile per tale Stato membro o, se del caso, per la Comunità.
In occasione della valutazione della situazione di cui al primo comma, la Commissione segnala agli Stati membri interessati le prospettive di fine di un'attività di pesca a seguito dell'esaurimento di un TAC. I pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro cessano di pescare una specie di una riserva o di un gruppo di riserve ittiche soggette a contingentamento alla data in cui si reputa esaurito il contingente assegnato a tale Stato per la specie della riserva o del gruppo di riserve ittiche in questione; tali pescherecci cessano di detenere a bordo, di sbarcare o trasbordare o di far sbarcare o trasbordare dette catture sempreché siano state effettuate dopo tale data.
4.
Qualora la Commissione, conformemente al paragrafo 3, primo comma, abbia posto fine alle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC, del contingente, dell'assegnazione o della parte disponibile per la Comunità e ritenga che uno Stato membro non abbia esaurito il contingente, l'assegnazione o la parte di cui dispone per una riserva o un gruppo di riserve ittiche, si applicano le disposizioni seguenti.
Se il pregiudizio subito dallo Stato membro cui è stata vietata la pesca prima dell'esaurimento del suo contingente non è stato eliminato mediante l'applicazione della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 170/83, il problema è sottoposto al comitato di gestione «Risorse della pesca» a norma dell'articolo 15 del medesimo regolamento.
Per l'adeguata eliminazione del pregiudizio causato sono adottate misure conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83. Queste misure possono condurre ad operare deduzioni nei confronti dello Stato membro che abbia superato il proprio contingente, la propria assegnazione o la propria parte e ad assegnare in modo appropriato i quantitativi dedotti agli Stati membri le cui attività di pesca abbiano avuto fine prima dell'esaurimento del loro contingente. Le deduzioni e le successive assegnazioni sono operate tenendo conto prioritariamente delle specie e delle zone per cui sono stati fissati i contingenti, le assegnazioni o le parti annue. Le deduzioni o assegnazioni possono essere operate nel corso dell'anno in cui è sorto il pregiudizio o nel corso dell'anno o degli anni successivi.
Le modalità d'applicazione del presente paragrafo, in particolare per quanto riguarda il metodo di valutazione dei quantitativi in questione, sono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento n. 170/83.
Titolo IV. Applicazione e verifica del controllo
Art. 12
1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni relative all'applicazione, del presente regolamento. Nel formulare tale richiesta d'informazioni la Commissione specifica il termine entro cui l'informazione deve essere fornita.
2. La Commissione, se ritiene che siano state commesse irregolarità nell'applicazione del presente regolamento, ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati che avviano in tal caso un'indagine amministrativa alla quale possono partecipare agenti della Commissione. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione gli sviluppi e i risultati dell'indagine e le trasmettono una copia del resoconto dell'indagine e gli elementi essenziali utilizzati per la sua elaborazione».
3. Per garantire l'osservanza del presente regolamento da parte degli Stati membri la Commissione ne può verificare in loco l'applicazione.
4.
a) A tal fine, i funzionari incaricati dalla Commissione possono assistere, nella misura da essa ritenuta necessaria, alle operazioni di ispezione e controllo effettuate dai servizi nazionali. La Commissione stabilisce adeguati collegamenti con gli Stati membri per elaborare, per quanto possibile, un programma di ispezione e di controllo reciprocamente accettabile. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per facilitarle l'espletamento del suo compito. Qualora la Commissione o i suoi funzionari incaricati incontrino difficoltà nell'esercizio delle proprie funzioni, lo Stato membro interessato pone a disposizione della Commissione i mezzi per portare a buon fine la sua azione e mette in grado in funzionari incaricati dalla Commissione di sorvegliare le azioni d'ispezione o di controllo richieste. Tuttavia, per l'ispezione in mare o per via aerea, in casi debitamente motivati, quando i servizi nazionali competenti devono assolvere altri compiti prioritari, relativi in particolare alla difesa, alla sicurezza o al controllo doganale, le autorità dello Stato membro conservano il diritto di rinviare o effettuare altrove le operazioni di ispezione alle quali la Commissione intenda assistere; in questo lo Stato membro coopera con la Commissione per prendere disposizioni alternative.
b) Per quanto riguarda le ispezioni in mare o le ispezioni con l'aereo, il comandante della nave o dell'aereo è l'unico responsabile delle operazioni, tenuto conto dell'obbligo delle sue autorità di applicare il presente regolamento. I funzionari incaricati dalla Commissione che partecipano a tali operazioni si adeguano alle norme e agli usi stabiliti dal capitano.
c) In ogni caso, indipendentemente dal fatto che si tratti di operazioni in mare, con l'aereo o a terra, i funzionari incaricati dalla Commissione non possono procedere a controlli sui privati, ma accompagnano gli ispettori nazionali che rimangono responsabili in qualsiasi momento delle operazioni d'ispezione effettuate. TITOLO V
Impiego degli attrezzi da pesca
Art. 13
Se i pescherecci pescano talune specie in talune zone e durante taluni periodi in cui non è autorizzato l'impiego di reti con maglie di dimensioni inferiori a quelle previste nelle disposizioni applicabili, dette reti devono essere riposte, in modo da non essere facilmente utilizzate, conformemente a quanto precisato qui di seguito:
a) le reti, i pesi e gli attrezzi simili saranno staccati dai loro pannelli e dai loro cavi o cordami utilizzati per il traino o per lo strascico;
b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte devono essere fissate in modo sicuro ad una parte della sovrastruttura.
Titolo VI. Disposizioni generali
Art. 14
Le modalità di applicazione degli articoli da 3 a 10 del presente regolamento sono stabilite in conformità della procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.
Art. 15
L'applicazione del presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni nazionali di controllo che vanno al di là delle esigenze minime contenute nel presente regolamento, a condizione che tali disposizioni siano conformi alla normativa comunitaria, nonché alla politica comune in materia di pesca.
Le disposizioni nazionali di cui al primo comma sono comunicate alla Commissione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 101/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca1.
Art. 16
1. Il regolamento (CEE) n. 2057/82 è abrogato.
2.
I riferimenti al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento.
Per i visto e i riferimenti agli articoli del regolamento abrogato vale la tabella di corrispondenza che figura in allegato.
Art. 17
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1986. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN