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Sez. 1, Sentenza n. 330 del 04/02/1959 (Rv. 881396 - 01)

DEPOSITO - PERDITA DELLA COSA - MANCATA DENUNZIA - EFFETTI. SPESE GIUDIZIALI - SPESE PER REGISTRAZIONE DI ATTI - ONERE - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN CASO D'USO.
Stato
decisa il 1959-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881396-01

DEPOSITO - PERDITA DELLA COSA - MANCATA DENUNZIA - EFFETTI. SPESE GIUDIZIALI - SPESE PER REGISTRAZIONE DI ATTI - ONERE - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN CASO D'USO.

L'art. 1780 cod. civ. sancisce a carico del depositario l'Obbligo di denunciare immediatamente al depositante la perdita della cosa, sebbene questa non sia imputabile al depositario ed indipendentemente dal fatto che il depositante sia, o meno, in grado di svolgere alcuna Azione per il recupero della cosa perduta, cosicché, qualora il depositario non adempia al predetto Obbligo di denuncia, egli deve al depositante il risarcimento del danno. La classificazione tributaria fra Atti soggetti a registrazione in termine fisso ed Atti da registrarsi solo in caso d'uso dà luogo nel processo civile ad una sostanziale diversità d' inquadramento e risoluzione ad Atti che la parte abbia registrato per poterli produrre in giudizio. A differenza dell'atto da registrarsi soltanto in caso d'uso, per il quale il principio della soccombenza trova sufficiente ragion logica nella considerazione che l'Obbligo di pagamento del tributo, in quanto sorge soltanto per effetto ed in dipendenza del processo, trova soltanto in questo ultimo causa e giustificazione, nell'ipotesi di atto da registrarsi in termine fisso il principio medesimo non ha, invero, alcuna giustificazione giuridica, neppure quando la parte che vi era tenuta ha di fatto proceduto all'adempimento dell'Obbligo per rendere possibile l'esibizione in giudizio del documento e la successiva valutazione del suo contenuto da parte del giudice; ciò dal momento che un siffatto scopo pratico non instaura fra processo civile ed Obbligo di registrazione un rapporto di interdipendenza giuridica, di conseguenzialità necessaria, né, sovrattutto, modifica il principio di diritto, secondo il quale, per gli Atti da registrarsi in termine fisso, l'Onere del pagamento dell'imposta sorge direttamente dalla stipulazione in sè e per sè, indipendentemente, cioè, dall'uso che in seguito la parte voglia farne e ne abbia fatto in concreto, e, nei rapporti interni, si ripartisce egualmente fra le parti contraenti, quando una di esse non sia particolarmente obbligata in virtù di espresso precetto di legge o per effetto di apposita clausola contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1780, Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 46, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 109 CORTE COST., Legge 13/01/1936 num. 2313 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)