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Codice civile

Testo in vigore al

Art. 2508 Responsabilita' in caso d'inosservanza delle formalita'

1. Fino all'adempimento delle formalita' sopra indicate, coloro che agiscono in nome della societa' rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.

Art. 2509 Societa' costituite nel territorio dello Stato con attivita' all'estero

1. Le societa' che si costituiscono nel territorio dello Stato, anche se l'oggetto della loro attivita' e' all'estero, sono soggette alle disposizioni della legge italiana.

Art. 2510 Societa' con prevalenti interessi stranieri

1. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni l'esercizio di determinate attivita' da parte di societa' nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.

Titolo VI. Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici

Capo I. Delle imprese cooperative

Sezione I. Disposizioni generali

Art. 2511 Societa' cooperative

1. Le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come societa' cooperative a responsabilita' illimitata o limitata, secondo le disposizioni seguenti.

Art. 2512 Enti mutualistici

1. Gli enti mutualistici diversi dalle societa' sono regolati dalle leggi speciali.

Art. 2513 Societa' cooperative a responsabilita' illimitata

1. Nelle societa' cooperative a responsabilita' illimitata per le obbligazioni sociali risponde la societa' con il suo patrimonio e, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente e illimitatamente a norma dell'art. 2541.

Art. 2514 Societa' cooperative a responsabilita' limitata

1. Nelle societa' cooperative a responsabilita' limitata per le obbligazioni sociali risponde la societa' con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni.

2. L'atto costitutivo puo' stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della societa' ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota a norma dell'art. 2541.

Art. 2515 Denominazione sociale

1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societa' cooperativa a responsabilita' illimitata o di societa' cooperativa a responsabilita' limitata.

2. L'indicazione di cooperativa non puo' essere usata da societa' che non hanno scopo mutualistico.

Art. 2516 Norme applicabili

1. Alle societa' cooperative si applicano in ogni caso le disposizioni riguardanti i conferimenti e le prestazioni accessorie, le assemblee, gli amministratori, i sindaci, i libri sociali, il bilancio e la liquidazione delle societa' per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti e con quelle delle leggi speciali.

Art. 2517 Leggi speciali

1. Le societa' cooperative che esercitano il credito, le casse rurali ed artigiane, le societa' cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche e le altre societa' cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi speciali.

Sezione II. Costituzione

Art. 2518 Atto costitutivo

1. La societa' deve costituirsi per atto pubblico.

2. L'atto costitutivo deve indicare:

  1. 1) il cognome e il nome, il nome del padre, il, domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci;3

  2. 2) la denominazione, la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;

  3. 3) l'oggetto sociale;

  4. 4) se la societa' e' a responsabilita' illimitata o limitata e, in questo caso, se il capitale sociale e' ripartito in azioni e l'eventuale responsabilita' sussidiaria dei soci;

  5. 5) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale e' ripartito in azioni, il valore nominale di queste;

  6. 6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;

  7. 7) le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;

  8. 8) le condizioni per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci;

  9. 9) le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve essere data agli utili residui;

  10. 10) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroghi alle disposizioni di legge;

  11. 11) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza sociale;

  12. 12) il numero dei componenti il collegio sindacale;

  13. 13) la durata della societa'.

  14. 14) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della societa'.

3. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della societa', anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato.

Art. 2519 Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della societa'

1. L'atto costitutivo deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio che lo ha ricevuto o degli amministratori, a norma dell'art. 2330.

2. Gli effetti dell'iscrizione e della nullita' dell'atto costitutivo sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.

Art. 2520 Variabilita' dei soci e del capitale

1. La variazione del numero e delle persone dei soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

2. Il capitale della societa', anche se questa e' a responsabilita' limitata, non e' determinato in un ammontare prestabilito.

3. Ogni trimestre deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, a cura degli amministratori, un elenco delle variazioni delle persone dei soci a responsabilita' illimitata o di quelli che hanno assunto responsabilita' per una somma multipla dell'ammontare della propria quota.

Sezione III. Delle quote e delle azioni

Art. 2521 Quote ed azioni

1. Nelle societa' cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a lire cinquantamila, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

2. Il valore nominale di ciascuna quota o azione non puo' essere inferiore a lire cento. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere superiore a lire mille.

3. Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non e' indicato l'ammontare del capitale, ne' quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

Art. 2522 Acquisto delle proprie quote o azioni

1. L'atto costitutivo puo' autorizzare gli amministratori ad acquistare o a rimborsare quote o azioni della societa', purche' l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 2523 Trasferibilita' delle quote e delle azioni

1. Le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la societa', se la cessione non e' autorizzata dagli amministratori.

2. L'atto costitutivo puo' vietare la cessione delle quote o delle azioni con effetto verso la societa', salvo in questo caso il diritto del socio di recedere dalla societa'.

Art. 2524 Mancato pagamento delle quote o delle azioni

1. Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte puo', previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'art. 2527.

Art. 2525 Ammissione di nuovi soci

1. L'ammissione di un nuovo socio e' fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

2. La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

3. Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o dell'azione, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 2526 Recesso del socio

1. La dichiarazione di recesso, nei casi in cui questo e' ammesso dalla legge o dall'atto costitutivo, deve essere comunicata con raccomandata alla societa' e deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori.

2. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 2527 Esclusione del socio

1. L'esclusione del socio, qualunque sia il tipo della societa', oltre che nel caso indicato nell'art. 2524, puo' aver luogo negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, e in quelli stabiliti dall'atto costitutivo.

2. Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere deliberata dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo lo consente, dagli amministratori, e deve essere comunicata al socio.

3. Contro la deliberazione di esclusione il socio puo', nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al tribunale. Questo puo' sospendere l'esecuzione della deliberazione.

4. L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 2528 Morte del socio

1. In caso di morte del socio, salvo che l'atto costitutivo disponga la continuazione della societa' con gli eredi, questi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.