Sez. 2, Sentenza n. 9549 del 21/05/1985 Ud. (dep. 22/10/1985) Rv. 170802 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - AGGRAVANTE DELLA MORTE DELL'OSTAGGIO - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE CON ATTENUANTI - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - AGGRAVANTE DELLA MORTE DELL'OSTAGGIO - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE CON ATTENUANTI - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti e aggravanti non è possibile in relazione alla speciale aggravante della morte dell'ostaggio prevista per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione. Infatti, la novella del 18maggio 1978, n. 191, introducendo la disposizione di cui al sesto comma dell'art. 630 cod. pen., ha inteso proporre, attraverso una norma speciale, una deroga alla regola generale della comparazione, enunciata dal quarto comma dell'art. 69 cod. pen., con esclusivo e limitato riferimento alla fattispecie dei sequestri di persona a scopo di estorsione (e, parallelamente con il quinto comma dell'art. 289 bis cod. pen., per quelli commessi a scopo di terrorismo o di eversione), avuto riguardo alle particolari connotazioni dei reati in oggetto ed alle connesse, preminenti esigenze di difesa sociale e di politica criminale. (contra mass n 145103; (contra mass n 149407).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 65 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 289 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 18/05/1978 num. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)