Sez. 5, Sentenza n. 70 del 16/11/2005 Cc. (dep. 04/01/2006) Rv. 232531 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - PRESENTAZIONE - luogo | Parte privata - Presentazione dell'impugnazione presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo ove essa si trova - Esistenza di un vincolo territoriale con detto luogo - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di riesame.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - PRESENTAZIONE - luogo
L'art. 582, comma secondo, cod. proc. pen., nel prevedere la possibilità, per la parte privata, di presentare l'atto d'impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui essa si trova, non richiede che tra detto luogo e la parte esista alcun vincolo territoriale (principio affermato, nella specie, con riguardo a richiesta di riesame).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)