Codice civile
Testo vigente
Art. 1755 Provvigione
1. Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare e' concluso per effetto del suo intervento.
2. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equita'.
Art. 1756 Rimborso delle spese
1. Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non e' stato concluso.
Art. 1757 Provvigione nei contratti condizionali o invalidi
1. Se il contratto e' sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
2. Se il contratto e' sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.
3. La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto e' annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d'invalidita'.
Art. 1758 Pluralita' di mediatori
1. Se l'affare e' concluso per l'intervento di piu' mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.
Art. 1759 Responsabilita' del mediatore
1. Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.
2. Il mediatore risponde dell'autenticita' della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.
Art. 1760 Obblighi del mediatore professionale
1. Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:
1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finche' sussista la possibilita' di controversia, sull'identita' della merce;
2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero;
3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.
Art. 1761 Rappresentanza del mediatore
1. Il mediatore puo' essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.
Art. 1762 Contraente non nominato
1. Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato.
2. Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o e' nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti puo' agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilita' del mediatore.
Art. 1763 Fideiussione del mediatore
1. Il mediatore puo' prestare fideiussione per una delle parti.
Art. 1764 Sanzioni
1. Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila.
2. Nei casi piu' gravi puo' essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.
3. Alle stesse pene e' soggetto il mediatore che presta la sua attivita' nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacita'.
Art. 1765 Leggi speciali
1. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Capo XII. Del deposito
Sezione I. Del deposito in generale
Art. 1766 Nozione
1. Il deposito e' il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
Art. 1767 Presunzione di gratuita'
1. Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualita' professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volonta' delle parti.
Art. 1768 Diligenza nella custodia
1. Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia.
2. Se il deposito e' gratuito, la responsabilita' per colpa e' valutata con minor rigore.
Art. 1769 Responsabilita' del depositario incapace
1. Il depositario incapace e' responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui puo' essere tenuto a rispondere per fatti illeciti. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finche' questa si trova presso il depositario; altrimenti puo' pretendere il rimborso di cio' che sia stato rivolto a vantaggio di quest'ultimo.
Art. 1770 Modalita' della custodia
1. Il depositario non puo' servirsi della cosa depositata ne' darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante.
2. Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario puo' esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena e' possibile.
Art. 1771 Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa
1. Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositario.
2. Il depositario puo' richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositante. Anche se non e' stato convenuto un termine, il giudice puo' concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.
Art. 1772 Pluralita' di depositanti e di depositari
1. Se piu' sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalita' stabilite dall'autorita' giudiziaria.
2. La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono piu' eredi, se la cosa non e' divisibile.
3. Se piu' sono i depositari, il depositante ha facolta' di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.
Art. 1773 Terzo interessato nel deposito
1. Se la cosa e' stata depositata anche nell'interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione, il depositario non puo' liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il consenso del terzo.
Art. 1774 Luogo di restituzione e spese relative
1. Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.
2. Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.
Art. 1775 Restituzione dei frutti
1. Il depositario e' obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.