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Sez. 2, Sentenza n. 4000 del 15/04/1991 (Rv. 471673 - 01)

Contratto estimatorio - In genere | Restituzione della cosa o pagamento del prezzo - Facoltà dell'"accipiens" - Previsione contrattuale - Necessità - Restituzione della cosa offerta di fatto dopo la conclusione del contratto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471673-01

Contratto estimatorio - In genere

Nel contratto estimatorio, l'alternativa fra la restituzione della cosa ed il pagamento del prezzo costituisce una facoltà dell'"accipiens" che, configurando un elemento costitutivo del contratto, deve essere contemplata nelle previsioni contrattuali, essendo priva di rilevanza la circostanza che, dopo la conclusione del contratto, sia stata offerta la restituzione in via di mero fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1556

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)