Sez. 2, Sentenza n. 1616 del 30/05/1973 (Rv. 364472 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DUPLICITA DI IPOTESI DISCIPLINATE DALL'ART 1227 COD CIV - DANNI AD UN'AZIENDA BALNEARE DERIVANTI DALLE IMMISSIONI INTOLLERABILI PROVENIENTI DA UNA INDUSTRIA SIDERURGICA - AMPLIAMENTO DELL'AZIENDA BALNEARE - RILEVANZA IN SEDE ESCLUSIVA DI DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELL'INDENNIZZO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DUPLICITA DI IPOTESI DISCIPLINATE DALL'ART 1227 COD CIV - DANNI AD UN'AZIENDA BALNEARE DERIVANTI DALLE IMMISSIONI INTOLLERABILI PROVENIENTI DA UNA INDUSTRIA SIDERURGICA - AMPLIAMENTO DELL'AZIENDA BALNEARE - RILEVANZA IN SEDE ESCLUSIVA DI DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELL'INDENNIZZO.*
L'art 1227 cod civ il quale enunciando un principio di ordine generale deve ritenersi estensibile anche alla fattispecie prevista dall'art 844 cod civ, disciplina due ipotesi distinte: il primo comma concerne il rapporto fra causa ed evento, regolando il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento, al fine di una riduzione proporzionale del risarcimento; il secondo comma concerne il rapporto fra evento e danno, ossia il contenuto dell'obbligazione di risarcimento, che puo essere negato se il creditore avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza, ossia quando il processo produttivo dell'evento dannoso si sia esaurito e subentri una autonoma condotta colposa del danneggiato, il cui pregiudizio si presenti cosi come conseguenza ulteriore a lui esclusivamente addebitabile. Pertanto, accertato che esclusivamente a causa di immissioni intollerabili provenienti da uno stabilimento siderurgico si producono danni ad un'azienda balneare vicina, non ha importanza, ai fini della indennizzabilita del danno, la circostanza che il proprietario dell'azienda balneare abbia ampliato quest'ultima, poiche cio potra avere rilievo solo in Sede di Determinazione quantitativa dell'indennizzo previsto dall'art 844 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)