Sez. 3, Sentenza n. 164 del 22/01/1969 (Rv. 338083 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE - ANALISI DI TUTTE LE RISULTANZE PROBATORIE - SUPERFLUITA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE - ANALISI DI TUTTE LE RISULTANZE PROBATORIE - SUPERFLUITA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Il giudice di merito, per assolvere l'Obbligo della motivazione, non e tenuto a valutare singolarmente e specificamente tutti i documenti e le prove sottoposte al suo esame, ma ad indicare i soli elementi sui quali fonda il proprio convincimento. L'Obbligo della motivazione puo essere, quindi, assolto anche per implicito, purche la coerente ed organica esposizione delle ragioni su cui si fonda una determinata decisione riveli chiaramente che sono stati respinti tutti quei diversi rilievi, anche non menzionati, che sarebbero logicamente incompatibili con la decisione adottata. (V 825-68, massima n 332113 828-67, massima n 326938 784-67, massima n 326857).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)