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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 6 del 1983

Decisione
decisa il 1983-01-12, depositata il 1983-01-24
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:6
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14590

  • Lavoro (rapporto di)
  • Dipendenti imprese esercenti in appalto i servizi di nettezza urbana
  • Contratti collettivi
  • Efficacia erga omnes
  • Dipendenti comunali
  • Esclusione
  • Assunta violazione del principio di eguaglianza
  • Problema d'interpretazione
  • Competenza del giudice ordinario
  • Questione analoga ad altre già dichiarate inammissibili
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 324 che rende efficace erga omnes il c.c.n.l. 18 dicembre 1959 per il personale dipendente da imprese esercenti in appalto servizi di nettezza urbana, espurgo pozzi neri e simili, ritenuto dal giudice a quo in contrasto con l'art. 3 Cost. perché escludente dalla propria efficacia i dipendenti dalle amministrazioni comunali, in quanto analoghe questioni sono già state dichiarate inammissibili sul rilievo che trattasi solo di un problema interpretativo del contratto collettivo, risolubile direttamente dal giudice ordinario. - S. nn. 120, 129, 150 e 242/74; 65, 68, 101 e 196/75 e o. n. 147/76.

Norme impugnate

  • d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 324

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 324 (Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese esercenti in appalto i servizi di nettezza urbana, espurgo di pozzi neri e simili) promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1976 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce, nel procedimento civile vertente tra Donadei Salvatore ed altri e il Comune di Aradeo, iscritta al n. 461 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'8 settembre 1976. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice relatore Francesco Saja;
punto 1
ritenuto che il Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce con ordinanza del 29 gennaio 1976 ha sollevato - in riferimento all'art. 3 Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 324, che rende efficace erga omnes il contratto collettivo 18 dicembre 1959 per il personale dipendente dalle imprese esercenti in appalto i servizi di nettezza urbana, espurgo di pozzi neri e simili, in quanto il contratto stesso esclude dalla propria efficacia i dipendenti dalle amministrazioni comunali; che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta chiedendo dichiararsi inammissibile la questione;
punto 2
considerato che analoghe questioni sono state dichiarate inammissibili con sentenze nn. 120, 129, 150 e 242 del 1974, 65, 68, 101, 196 del 1975 e con ordinanza n. 147 del 1976, sul rilievo che esse coinvolgono solo un problema di interpretazione del contratto collettivo, direttamente risolubile dal giudice ordinario;
punto 3
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 324, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il c.c.n.l. 18 dicembre 1959 per i dipendenti dalle imprese esercenti in appalto i servizi di nettezza urbana, espurgo di pozzi neri e simili, sollevata dal Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe, in relazione all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze