Sez. 1, Sentenza n. 1475 del 07/05/1999 Cc. (dep. 02/06/1999) Rv. 213506 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Delitto previsto dall'art. 1 del D.L. n. 122 del 1993, convertito nella legge n. 205 del 1993 - Ha carattere di specialità rispetto a quello contemplato nell'art. 1 della legge n. 645 del 1952 - Conseguenze in tema di punibilità della propaganda razzista.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE
La norma contenuta nell'art. 1 del D.L. n. 122 del 1993, convertito nella legge n. 205 del 1993 (cd. legge Mancino) ha carattere sussidiario rispetto a quella della legge n. 645 del 1952 (cd. legge Scelba), per cui trova applicazione solo ove quest'ultima non sia applicabile per insussistenza, nella fattispecie concreta, di elementi specializzanti rispetto a quelli contemplati nella norma sussidiaria. Ne consegue che se si ritiene di non poter riconoscere, attraverso la propaganda razzista, la ricostituzione del disciolto partito fascista, la propaganda può acquistare rilevanza, sul piano penale, solo come forma di incitamento punibile ai sensi della legge n. 205 del 1993.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Legge 20/06/1952 num. 645 art. 1, Decreto Legge 26/04/1993 num. 122 art. 1 com. 3, Legge 25/06/1993 num. 205
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)