Sez. 1, Sentenza n. 10421 del 21/10/1993 (Rv. 484010 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - Decisione dei reclami | Reclamo inerente ad atto esecutivo della procedura - Provvedimento relativo - Impugnazione con ricorso per Cassazione - Ammissibilità - Fattispecie.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - Decisione dei reclami
Contro il provvedimento del tribunale, che decide sul reclamo inerente ad atto esecutivo della procedura, è ammissibile il ricorso per cassazione, a norma dell'art. III Cost., per la stessa ragione per cui tale ricorso è ammesso nel processo esecutivo individuale contro la sentenza emessa ai sensi degli artt. 617 e 618 cod. proc. civ., e cioè perché la pronuncia sul reclamo risolve un incidente (di tipo cognitorio) sulla ritualità dell'atto esecutivo del giudice delegato (nella specie, trattavasi di reclamo contro il provvedimento con cui il giudice delegato dopo l'aggiudicazione e prima del trasferimento, aveva negato la sospensione della vendita di un complesso industriale, nonostante la presentazione di una nuova offerta in aumento).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)