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Sez. 3, Sentenza n. 1700 del 16/03/1982 (Rv. 419539 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (EVENTUS DAMNI) - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419539-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (EVENTUS DAMNI) - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

L'eventus damni, presupposto dell'Azione revocatoria ordinaria, ricorre non solo nel caso in cui l'atto di disposizione determini la perdita dalla garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto comporti una maggiore difficoltà, o incertezza, o dispendio, nell'esazione coattiva del credito. (V 3925/79, mass n 400387; (V 3449/79, mass n 399868).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)