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Sez. 1, Sentenza n. 3354 del 21/12/1985 Cc. (dep. 05/02/1986) Rv. 171818 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - COL MEZZO DI RACCOMANDATA O DEL TELEGRAFO - SOTTOSCRIZIONE E AUTENTICAZIONE - MOTIVI - PRESENTAZIONE - A MEZZO POSTA - SOTTOSCRIZIONE E AUTENTICAZIONE - TASSATIVITÀ DELLA ELENCAZIONE DELLE PERSONE AUTORIZZATE AD AUTENTICARE LA SOTTOSCRIZIONE, DI CUI ALL'ART. 5 LEGGE N. 666 DEL 1955 - POSSIBILITÀ DI DELEGA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: FUNZIONARIO DELLA DIVISIONE SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE.*
Stato
decisa il 1985-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171818-01

IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - COL MEZZO DI RACCOMANDATA O DEL TELEGRAFO - SOTTOSCRIZIONE E AUTENTICAZIONE - MOTIVI - PRESENTAZIONE - A MEZZO POSTA - SOTTOSCRIZIONE E AUTENTICAZIONE - TASSATIVITÀ DELLA ELENCAZIONE DELLE PERSONE AUTORIZZATE AD AUTENTICARE LA SOTTOSCRIZIONE, DI CUI ALL'ART. 5 LEGGE N. 666 DEL 1955 - POSSIBILITÀ DI DELEGA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: FUNZIONARIO DELLA DIVISIONE SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE.*

È tassativa la elencazione, contenuta nell'art. 5 d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, delle persone (sindaco, notaio, giudice conciliatore, membro del consiglio dell'ordine forense) autorizzate ad autenticare la sottoscrizione delle dichiarazioni di impugnazione e delle enunciazioni dei relativi motivi trasmessi per posta. Pertanto, la relativa facoltà non può essere estesa ad altri pubblici ufficiali o soggetti comunque investiti, a diversi fini, di funzioni autenticative o certificative, e, in conseguenza, la stessa facoltà concessa dall'art. 5 alle predette persone non è da queste ad altri delegabile, neppure nell'ambito dello stesso ufficio. (nella specie, relativa ad inammissibilità del ricorso, la sottoscrizione era stata autenticata da un funzionario incaricato della divisione servizi demografici del comune anziché dal sindaco, o, in caso di impedimento o assenza del titolare, da organo vicario. La suprema Corte ha altresì affermato che la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, non ha abrogato le Disposizioni di cui alla legge n. 666 del 1955).*

Riferimenti normativi: DPR 08/08/1955 num. 666 CORTE COST., Legge 04/01/1968 num. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)