Sez. 2, Sentenza n. 9088 del 24/08/1991 (Rv. 473633 - 01)
Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Effetti del giudicato | Elevazione a dieci anni del termine di prescrizione - Facoltà rientranti nel contenuto del diritto di proprietà - Riconoscimento con sentenza passata in giudicato - Applicabilità del termine di prescrizione decennale - Esclusione.
Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Effetti del giudicato
L'art. 2953 cod. civ., il quale eleva a dieci anni il termine di prescrizione per i diritti soggetti a prescrizione più breve quando sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, non è applicabile, ancorché siano state riconosciute con sentenza passata in giudicato, con riferimento alle facoltà rientranti nel contenuto del diritto di proprietà, come quella di esigere il rispetto delle distanze legali nelle costruzioni, le quali sono imprescrittibili, salvo gli effetti dell'usucapione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)