diritto.io

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 1° dicembre 1983 relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri (83/643/CEE)

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articolo 43, 75, 84 e 100,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che il Consiglio europeo ha messo ripetutamente in rilievo la necessità di rinforzare e di sviluppare ulteriormente il mercato interno e che, in tale contesto, gli sforzi devono essere intensificati nell'intento di agevolare al massimo le formalità ed i controlli alle frontiere interne della Comunità;

considerando che il 26 marzo 1981 il Consiglio ha approvato un programma prioritario nel settore della politica comune dei trasporti4 che va fino alla fine del 1983, nel quale l ' «agevolazione del passagio delle frontiere» figura tra le dieci priorità fissate, ed ha invitato la Commissione a presentargli proposte al riguardo;

considerando che il 12 giugno 1978 il Consiglio ha approvato un programma prioritario per il trasporto aereo, l'agevolazione del quale è una delle priorità;

considerando che i tempi di attesta ai passaggi delle frontiere incidono sulla fluidità dei trasporti tra gli Stati membri, causano un aumento dei costi di trasporto che si ripercuote sui prezzi finali delle merci trasportare ed hanno pertanto un effetto negativo sugli scambi intracomunitari;

considerando che i tempi di attesta alle frontiere possono avere un effetto negativo sulle condizioni di lavoro dei lavoratori del settore dei trasporti, in particolare di quelli su strada e per vie navigabili;

considerando che i tempi di attesa ai passaggi delle frontiere derivano sia da fattori inerenti al settore dei trasporti sia da altri fattori;

considerando che i tempi di attesta possono essere ridotti con una miglior organizzazione dei controlli e delle formalit giustificati a norma del diritto comunitario;

considerando che, per garantire una maggiore scorrevolezza nella circolazione dei mezzi di trasporto negli scambi tra Stati membri, è opportuno concentrare i vari controlli in uno stesso luogo e, di preferenza, nel luogo di partenza o di destinazione delle merci;

considerando che conviene che negli scambi intracomunitari gli Stati membri effettuino i controlli per sondaggio salvo in circostanze debitamente giustificare;

considerando che la fluidità dei trasporti di merci tra Stati membri può essere migliorata applicando il principio del riconoscimento dei controlli praticati e dei documenti compilati dalle competenti autorità di un altro Stato membro, comprovanti che le merci soddisfano le condizioni applicabili nello Stato membro di importazione o di transito;

considerando che è auspicabile giungere, mediante la cooperazione e la concertazione fra i vari servizi di controllo e le varie categorie di utenti, ad una migliore informazione reciproca sui singoli problemi che si pongono all'attraversamento di taluni posti di frontiera; che questa informazione deve avere lo scopo di cercare in comune soluzioni atte a migliorare la situazione esistente in detti posti di frontiera;

considerando che una durata minima di apertura dei posti di frontiera ed un'organizzazione appropriata degli orari d'intervento dei servizi di controllo possono ridurre i tempi di attesa nello svolgimento del traffico;

considerando che la realizzazione di corsie di passaggio rapido riservate esclusivamente ai mezzi di trasporto che circolano a vuoto o che trasportano merci in regime di transito può consentire di ridurre i tempi di attesta alla frontiera;

considerando che è ugualmente necessario vigilare a che non siano introdotti dagli Stati membri nuovi controlli e formalità che rendano inoperanti le misure prese al fine di facilitare il passaggio delle frontiere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

1. Fatte salve le disposizioni particolari vigenti nel quadro delle regolamentazioni comunitarie generali o specifiche, la presente direttiva si applica ai controlli fisici e alle formalità amministrative - qui di seguito denominati «controlli» e «formalità» - relativi ai trasporti di merci destinate a varcare

— una frontiera interna della Comunità o

— una frontiera esterna della Comunità, quando il trasporto fra Stati membri comporta l'attraversamento di un paese terzo.

2. La presente direttiva non si applica ai controlli e alle formalità concernenti le navi e gli aeromobili in quanto mezzi di trasporto; si applica invece ai veicoli e alle merci inoltrati con detti mezzi di trasporto.

Art. 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù nel corso di un'operazione di trasporto i vari controlli e formalità siano esplettati nel minor tempo necessario e:

— nella misura del possibile nello stesso luogo,

— per quanto riguarda i controlli, mediante sondaggio, salvo in circonstanze debitamente giustificare.

Art. 3

1.

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva e fatta salva la possibilità di effettuare controlli per sondaggio, gli Stati membri importatori o attraversati da merci in transito riconoscono i controlli effettuati e i documenti compilati dalle competenti autorità di un altro Stato membro e comprovanti che le merci soddisfano le condizioni applicabili nello Stato membro di importazione o di transito.

Gli Stati membri cooperano per combattere la frode e la contraffazione dei certificati.

2. Gli Stati membri si comunicano reciprocamente e comunicano alla Commissione le informazioni necessarie alla realizzazione dei controlli e alla compilazione dei documenti richiesti. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, stabilisce un vademecum contenente le informazioni più importanti relative ai sistemi di controllo e di analisi applicati in ciascuno Stato membro.

Art. 4

1. Al fine di ricercare soluzioni adeguate ai problemi che si pongono alle frontiere comuni, gli Stati membri prendono le misure necessarie per sviluppare la cooperazione bilaterale tra i vari servizi che espletano controlli e formalità dalle due parti di queste frontiere.

2. La cooperazione prevista al paragrafo 1 riguarda in particolare:

— l'armonizzazione degli orari d'intervento dei vari servizi interessati,

— la sistemazione dei posti di frontiera,

— la trasformazione degli uffici di frontiera in uffici di controllo contigui o combinati, nei casi in cui ciò sia possibile.

3. Gli Stati membri prevedono la possibilità di una concertazione informale a livello locale e, eventualmente, nazionale tra i rappresentanti dei vari servizi che partecipano ai controlli e alle formalità, dei trasportatori, degli agenti doganali, degli spedizionieri e degli utenti.

Art. 5

1. Quando il volume del traffico lo giustifica, gli Stati membri provvedono a che i posti di frontiera siano aperti, salvo quando la circolazione è vietata, in modo da consentire che:

— il passaggio delle frontiere sia assicurato 24 ore al giorno con i corrispondenti controlli e formalità per i veicoli che circolano vuoti o trasportano merci in regime doganale di transito, salvo nel caso in cui un controllo alla frontiera sia necessario per prevenire la diffusione delle malattie;

— i controlli e le formalità relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto e delle merci che non circolano in regime doganale di transito possano essere espletati dal lunedì al venerdì, per almeno 10 ore senza interruzione e il sabato per almeno 6 ore senza interruzione, salvo se questi giorni sono festivi.

2. Allorchù per i servizi veterinari si pongono problemi per rispettare in generale i periodi di tempo previsti al paragrafo 1, secondo trattino, gli Stati membri provvendono affinchù un esperto veterinario sia disponibile al momento del passaggio della frontiera durante questi periodi, mediante preavviso di almeno 12 ore presentato dall'operatore di trasporto; nel caso di trasporto di animali vivi tale preavviso può tuttavia essere portato fino a 18 ore.

3. Qualora vari posti di frontiera siano situati in una stessa zona portuale, gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1, a condizione che gli altri posti situati in tale zona possano effettivamente sdoganare le merci e i veicoli conformemente alle disposizioni di detto paragrafo.

4. Per i posti di frontiera di cui al paragrafo 1 e alle condizioni fissate dagli Stati membri, le competenti autorità degli Stati membri prevedono in casi eccezionali la possibilità di espletare i controlli e le formalità al di fuori delle ore di apertura su richiesta specifica è giustificata, presentata durante le ore di apertura, e eventualmente mediante una remunerazione dei servizi resi.

Art. 6

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che i tempi di attesa causati dai vari controlli e formalità non superino il tempo necessario alla loro buona esecuzione. A tal fine, essi organizzano gli orari d'intervento dei servizi che devono effettuare i controlli ed espletare le formalità, nonchù l'organico disponibile, in modo da ridurre al minimo i temi di attesa nello svolgimento del traffico.

Art. 7

Gli Stati membri si adoperano per realizzare ai posti di frontiera, ovunque ciò sia tecnicamente possibile e laddove il volume di traffico lo giustifichi, corsie di passaggio rapido riservate ai mezzi di trasporto che circolano a vuoto o che trasportano merci in regime doganale di transito.

Art. 8

Uno Stato membro può chiedere, per risolvere difficoltà in materia di controlli e di formalità ai sensi della presente direttiva, consultazione con un altro Stato membro. Se tali consultazioni con consentono di risolvere queste difficoltà, uno Stato membro può informare la Commissione affinchù essa sottoponga le soluzioni che ritiene appropriate per risolvere le suddette difficoltà.

Art. 9

Qualora, in casi eccezionali e giustificati, uno Stato membro abbia intenzione di applicare un nuovo controllo o una nuova formalità esso ne informa la Commissione.

Lo Stato membro interessato vigila affinchù le misure prese per facilitare il passaggio delle frontiere non siano rese inoperanti dall'applicazione di questi nuovi controlli o di queste nuove formalità.

Art. 10

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per la prima volta prima del 1° luglio 1986, e in seguito ogni anni le informazioni oggetto di un questionario trasmesso dalla Commissione, relative alle disposizioni ed alle misure di ordine pratico risultate necessarie nei due anni precedenti per pervenire ad una migliore organizzazione dei controlli e delle formalità.

In base a queste informazioni la Commissione presenta ogni due anni al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Art. 11

1. Gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1984.

2. Gli Stati membri possono tuttavia, previa consultazione della Commissione, rinviare l'applicazione dell'articolo 5 fino al 31 dicembre 1986.

3. Ciascuno degli Stati membri comunica Commissione il testo delle disposizioni che esso adotta ai fini dell'applicazione della presente direttiva.