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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 26 del 1962

Decisione
decisa il 1962-03-20, depositata il 1962-03-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:26
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 1484

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Art. 10, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
(Nella specie, l'ordinanza con cui la Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 1, legge 23 maggio 1950, n. 253 - riguardante gli accertamenti tecnici del Genio civile -, non precisa espressamente che i motivi per i quali questa fu sollevata erano identici a quelli della questione precedentemente decisa con sentenza n. 70 del 1961).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253, promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1961 dal Pretore di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti fra Rigacci Hay Bruno e Luisa e Merendino Ester e fra Rigacci Hay Bruno e Luisa e Agnoloni Giuseppe, iscritta al n. 94 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961.
punto 1
Ritenuto che con la suddetta ordinanza è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253, in riferimento all'art. 24 della Costituzione; che in questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;
punto 2
Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte, la quale, con sentenza 7 dicembre 1961, n. 70, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata e ordina il rinvio degli atti al Pretore di Firenze. Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962. GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze