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Codice civile

Testo vigente

Art. 972 Devoluzione

1. Il concedente puo' chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico:

  1. 1) se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all'obbligo di migliorarlo;

  2. 2) se l'enfiteuta e' in mora nel pagamento di due annualita' di canone. La devoluzione non ha luogo se l'enfiteuta ha effettuato il pagamento dei canoni maturati prima che sia intervenuta nel giudizio sentenza, ancorche' di primo grado, che abbia accolto la domanda.

2. La domanda di devoluzione non preclude all'enfiteuta il diritto di affrancare, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art.
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. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607.PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607.

Art. 973 Clausola risolutiva espressa

1. La dichiarazione del concedente di valersi della clausola risolutiva espressa non impedisce l'esercizio del diritto di affrancazione, ....

Art. 974 Diritti dei creditori dell'enfiteuta

1. I creditori dell'enfiteuta possono intervenire nel giudizio di devoluzione per conservare le loro ragioni, valendosi all'uopo anche del diritto di affrancazione che spetti all'enfiteuta; possono offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione per l'avvenire.

2. I creditori, che hanno iscritto ipoteca contro l'enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione e ai quali questa non e' stata notificata in tempo utile per poter intervenire, conservano il diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione.

Art. 975 Miglioramenti e addizioni

1. Quando cessa l'enfiteusi, all'enfiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali sono accertati al tempo della riconsegna.

2. Se in giudizio e' stata fornita qualche prova della sussistenza in genere dei miglioramenti, all'enfiteuta compete la ritenzione del fondo fino a quando non e' soddisfatto il suo credito.

3. Per le addizioni fatte dall'enfiteuta, quando possono essere tolte senza nocumento del fondo, il concedente, se vuole ritenerle, deve pagarne il valore al tempo della riconsegna. Se le addizioni non sono separabili senza nocumento e costituiscono miglioramento, si applica la disposizione del primo comma di questo articolo.

Art. 976 Locazioni concluse dall'enfiteuta

1. Per le locazioni concluse dall'enfiteuta si applicano le norme dell'art. 999.

Art. 977 Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche

1. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali.

Titolo V. Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione

Capo I. Dell'usufrutto

Sezione I. Disposizioni generali

Art. 978 Costituzione

1. L'usufrutto e' stabilito dalla legge o dalla volonta' dell'uomo.

2. Puo' anche acquistarsi per usucapione.

Art. 979 Durata

1. La durata dell'usufrutto non puo' eccedere la vita dell'usufruttuario.

2. L'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non puo' durare piu' di trent'anni.

Art. 980 Cessione dell'usufrutto

1. L'usufruttuario puo' cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se cio' non e' vietato dal titolo costitutivo.

2. La cessione dev'essere notificata al proprietario; finche' non sia stata notificata, l'usufruttuario e' solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.

Sezione II. Dei diritti nascenti dall'usufrutto

Art. 981 Contenuto del diritto di usufrutto

1. L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.

2. Egli puo' trarre dalla cosa ogni utilita' che questa puo' dare, fermi i limiti stabiliti in queste capo.

Art. 982 Possesso della cosa

1. L'usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l'usufrutto, salvo quanto e' disposto dall'art. 1002.

Art. 983 Accessioni

1. L'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa.

2. Se il proprietario dopo l'inizio dell'usufrutto, con il consenso dell'usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l'usufruttuario e' tenuto a corrispondere gli interessi sulle somme impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorita'.

Art. 984 Frutti

1. I frutti naturali e i frutti civili spettano all'usufruttuario per la durata del suo diritto.

2. Se il proprietario e l'usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro l'anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata, l'insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l'uno e l'altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso.

3. Le spese per la produzione e il raccolto sono a carico del proprietario e dell'usufruttuario nella proporzione indicata dal comma precedente ed entro i limiti del valore dei frutti.

Art. 985 Miglioramenti

1. L'usufruttuario ha diritto a un'indennita' per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa.

2. L'indennita' si deve corrispondere nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti.

3. L'autorita' giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, puo' disporre che il pagamento dell'indennita' prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia.

Art. 986 Addizioni

1. L'usufruttuario puo' eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa.

2. Egli ha diritto di toglierle alla fine dell'usufrutto, qualora cio' possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta all'usufruttuario un'indennita' pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.

3. Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e costituiscono miglioramento di essa, si applicano le disposizioni relative ai miglioramenti.

Art. 987 Miniere, cave e torbiere

1. L'usufruttuario gode delle cave e torbiere gia' aperte e in esercizio all'inizio dell'usufrutto. Non ha facolta' di aprirne altre senza il consenso del proprietario.

2. Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l'usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell'usufrutto.

3. Se il permesso e' stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono all'usufruttuario un'indennita' corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l'usufrutto.

Art. 988 Tesoro

1. Il diritto dell'usufruttuario non si estende al tesoro che si scopra durante l'usufrutto, salve le ragioni che gli possono competere come ritrovatore.

Art. 989 Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto

1. Se nell'usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto destinati alla produzione di legna, l'usufruttuario puo' procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell'originaria consistenza dei boschi o dei filari e provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione.

2. Circa il modo, l'estensione, l'ordine e l'epoca dei tagli, l'usufruttuario e' tenuto a uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti forestali, alla pratica costante della regione.

3. Le stesse regole si applicano agli alberi di alto fusto sparsi per la campagna, destinati ad essere tagliati.

Art. 990 Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti

1. Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettano al proprietario. L'usufruttuario puo' servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico.

Art. 991 Alberi fruttiferi

1. Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all'usufruttuario, ma questi ha l'obbligo di sostituirne altri.

Art. 992 Pali per vigne e per altre coltivazioni

1. L'usufruttuario puo' prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione.