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Sez. L, Sentenza n. 2042 del 24/03/1983 (Rv. 426897 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - GUARDIE GIURATE - TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE - AFFIDAMENTO A SOGGETTI DIVERSI DA DETTE GUARDIE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426897-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - GUARDIE GIURATE - TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE - AFFIDAMENTO A SOGGETTI DIVERSI DA DETTE GUARDIE - AMMISSIBILITÀ.*

Il fatto che l'art. 2 della legge 20 maggio 1970 n. 300 circoscriva soltanto a scopi di tutela del patrimonio aziendale l'impiego delle guardie particolari giurate, di cui agli artt. 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, non esclude che la tutela del patrimonio aziendale (relativa, nella specie, ad ammanchi di cassa in un grande magazzino) possa essere perseguita, da parte dell'imprenditore, anche mediante l'opera di soggetti diversi, attesa - in difetto di specifiche limitazioni (stabilite dalla legge o dall'autorità) - la libertà della difesa privata.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 133, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)