Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16334 del 28/06/2013 (Rv. 627103 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Compravendita immobiliare - Incremento patrimoniale con rettifica del reddito - Presupposti - Utilizzo del valore di mercato determinato ai fini dell'imposta di registro - Legittimità - Prova contraria - Onere a carico del contribuente.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
Ai fini della determinazione della spesa per incrementi patrimoniali, funzionale alla determinazione sintetica del reddito ex art. 38, comma quinto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella formulazione "ratione temporis" applicabile, dunque basata su elementi e circostanze di fatto certi, il prezzo versato per l'acquisto di un bene si deve presumere fino a prova contraria, il cui onere grava sul contribuente, corrispondente al valore definitivamente attribuito a tale bene ai fini dell'imposta di registro.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)