Sez. L, Sentenza n. 1118 del 14/02/1983 (Rv. 425899 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - VOCI INCLUSE - INDENNITÀ A TITOLO DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - ESCLUSIONE - RELATIVI PATTI CONTENUTI NEI CONTRATTI COLLETTIVI - NULLITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - VOCI INCLUSE - INDENNITÀ A TITOLO DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - ESCLUSIONE - RELATIVI PATTI CONTENUTI NEI CONTRATTI COLLETTIVI - NULLITÀ.*
Nel calcolo della retribuzione pensionabile in favore degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, secondo la previsione degli artt. 20 e 21 della legge 28 luglio 1961 n. 830, ovvero, dopo l'entrata in vigore della legge 29 ottobre 1971 n. 889, degli artt. 5 e 17 di quest'ultima, non può comprendersi l'indennità corrisposta - in esecuzione di patti contenuti in contratti collettivi di lavoro o in accordi sindacali aziendali - a titolo di rimborso dell'imposta di ricchezza mobile ai dipendenti soggetti a tale tributo, atteso che i suddetti patti sono affetti da nullità assoluta, come tale operante anche nei rapporti con terzi, per violazione delle Disposizioni imperative sull'obbligatorietà della rivalsa da parte del datore di lavoro per le imposte direttamente pagate sulle retribuzioni corrisposte (art. 127 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645). (Conf 6286/81, mass n 417087).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)