Sez. 3, Ordinanza n. 27922 del 20/10/2025 (Rv. 676847-01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA | Provvedimento della S.C. recante contenuto eccentrico rispetto alla corretta intestazione - Ricorso per cassazione - Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. o correzione di errore materiale - Esclusione - Istanza volta alla declaratoria di inesistenza del provvedimento - Qualificazione - Necessità - Conseguenze.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA
Il ricorso avverso un provvedimento della Corte di cassazione nel quale, alla corretta intestazione, facciano seguito uno svolgimento del processo e una motivazione in nessun modo riferibile alla controversia in questione non è inquadrabile nel rimedio della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., né in quello della correzione dell'errore materiale, dovendo essere riqualificato alla stregua di istanza preordinata al rilievo officioso dell'inesistenza dell'originario
provvedimento e alla conseguente adozione di una decisione effettiva sul primigenio ricorso, che la S.C. può emettere all'esito di una nuova trattazione dello stesso.
Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4), Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)