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Sez. 1, Sentenza n. 7287 del 07/08/1997 (Rv. 506511 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE (FINANZIAMENTI) | Aggiudicazione dell'appalto ad una riunione di imprese cosiddetta orizzontale - Accordo interno fra le singole imprese escludente taluna di esse dall'esecuzione dei lavori appaltati - Nullità - Fondamento - Frode in danno dell'amministrazione appaltante per eludere le norme imperative sullo scopo dell'associazione orizzontale di imprese - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506511-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE (FINANZIAMENTI)

In caso di aggiudicazione di un appalto di opera pubblica, ai sensi degli artt. 20 e seguenti della legge 8 agosto 1977 n. 584, ad una riunione di imprese cosiddetta orizzontale (cioè senza parti dell'opera assegnate a determinate imprese riunite), è affetto da nullità l'accordo interno fra le singole imprese in forza del quale taluna di esse viene esclusa dall'esecuzione dei lavori appaltati; infatti, pur nel silenzio della direttiva comunitaria 305 del 1971 e della menzionata legge 584, di attuazione della stessa, riguardo ai rapporti interni fra imprese riunite, deve ritenersi che un accordo siffatto sia idoneo a frustrare lo scopo principale della temporanea associazione, ravvisabile, nella sopraindicata ipotesi di integrazioni orizzontali, nell'esigenza di assicurare attraverso il concorso degli apporti di tutte le imprese, il buon andamento e il risultato finale dei lavori appaltati, altrimenti compromessi dalla (presupposta) inadeguatezza dei mezzi tecnici e finanziari in possesso delle imprese singole, onde la mancata realizzazione di un siffatto scopo configura un'ipotesi di frode in danno dell'amministrazione committente per elusione di norme imperative con conseguente nullità dell'accordo costituente lo strumento per tale elusione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 584 art. 20, Legge 08/08/1977 num. 584 art. 21, Legge 08/08/1977 num. 584 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)