Sez. 2, Sentenza n. 8657 del 25/06/1997 Ud. (dep. 25/09/1997) Rv. 208748 - 01
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - OGGETTO DI TESTIMONIANZA (DIVIETO) | Ambito di applicazione - Indicazione - Fattispecie in tema di dichiarazioni rilasciate nel corso di ispezione amministrativa.
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - OGGETTO DI TESTIMONIANZA (DIVIETO)
Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato sancito dall'art. 62 cod. proc. pen., essendo diretto ad assicurare l'inutilizzabilità di quanto raccolto al di fuori degli atti garantiti dalla presenza del difensore e pervenuto attraverso la testimonianza di chi dette dichiarazioni abbia ricevuto in qualsivoglia maniera, presuppone che esse siano state rese nel corso del procedimento e non anteriormente o al di fuori del medesimo; il divieto, in quest'ultima ipotesi, non può infatti operare, assumendo l'oggetto della testimonianza, nel suo contenuto specifico, valore di fatto storico percepito dal teste e, come tale, valutabile dal giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili a detto mezzo di prova. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale si deduceva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate dal coimputato del ricorrente ad un ispettore dell'INPS nel corso dell'indagine amministrativa relativa agli stessi fatti di cui al procedimento penale e sfociata nella denuncia - da cui lo stesso procedimento aveva avuto origine - presentata all'autorità giudiziaria dal medesimo Istituto per il reato di tentata truffa)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 62 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 220, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)