Sez. 1, Sentenza n. 323 del 10/02/1970 (Rv. 345196 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - APPLICABILITA DELLE NORME DEL RITO ORDINARIO - LIMITI - MANDATO ALLE LITI - RICORSO SOTTOSCRITTO DA DIFENSORE PRIVO DI PROCURA SCRITTA - CONFERMA DEL CONFERIMENTO ORALE DEL MANDATO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE PRELIMINARMENTE CONVOCATO DALL'UFFICIO TRIBUTARIO - SUCCESSIVO CONFERIMENTO DELLA PROCURA - SANATORIA.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - APPLICABILITA DELLE NORME DEL RITO ORDINARIO - LIMITI - MANDATO ALLE LITI - RICORSO SOTTOSCRITTO DA DIFENSORE PRIVO DI PROCURA SCRITTA - CONFERMA DEL CONFERIMENTO ORALE DEL MANDATO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE PRELIMINARMENTE CONVOCATO DALL'UFFICIO TRIBUTARIO - SUCCESSIVO CONFERIMENTO DELLA PROCURA - SANATORIA.*
Al processo tributario sono generalmente applicabili le norme comuni di diritto processuale che non trovino nelle norme fiscali una espressa deroga e che non siano con esse contrastanti o inconciliabili. L'inconciliabilita, oltre che con una norma specifica, puo riscontrarsi con la particolare natura del procedimento innanzi alle commissioni per le imposte, che non da luogo, al momento della presentazione del ricorso, alla immediata instaurazione di un rapporto processuale tributario. Infatti, il ricorso contro l'avviso di accertamento e presentato allo stesso ufficio che ha eseguito l'accertamento, il quale, dopo avere raccolti i documenti prodotti dal contribuente, gli Atti dello stesso ufficio e predisposta una relazione sui termini della controversia, trasmette il ricorso alla commissione competente (artt 23 e 39 RD 8 luglio 1937 n 1516). Prima che del ricorso sia, per tal modo, investita la commissione, il rapporto processuale non sorge, essendo l'attivita dell'ufficio qualificabile come attivita meramente preparatoria. Pertanto, se, nelle more di tale attivita, l'ufficio convoca il ricorrente (il quale e facoltizzato a presentare il ricorso ed a trattare le relative questioni sia con gli uffici finanziari sia con le commissioni, anche di persona art 33, RDL 7 agosto 1936 n 1639) e ne ha conferma scritta dell'avvenuto conferimento orale del mandato al difensore che ha proposto il ricorso in nome e per conto del contribuente ed in tal veste l'ha sottoscritto, resta sanata la originaria deficienza di una procura scritta, ben potendo quest'ultima essere validamente conferita prima che il ricorso sia stato inviato alla commissione una simile convalida consente all'atto di raggiungere il suo scopo, che e quello di far pervenire, alla commissione che dovra giudicare, il ricorso con la procura ormai perfezionata.*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 33, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)