Sez. 3, Sentenza n. 1322 del 08/05/1971 (Rv. 351529 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DESIGNATO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DESIGNATO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Una clausola contrattuale di deroga alla Competenza territoriale non attribuisce al giudice designato Competenza esclusiva se non allorquando cio sia espressamente ed univocamente stabilito. (nella specie, riguardante un contratto per adesione, in cui mentre una clausola, inserita nelle condizioni generali, designava Roma 'quale foro competente per ogni eventuale controversià, altra clausola, all'estremita del modulo, indicava la 'Competenzàesclusiva del foro di Roma, non si e ritenuto sussistere l'univocita richiesta per la deroga alla Competenza territoriale). (Conf sulla prima parte 1546'70, mass n 347404' 688'69, mass n (338950).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)