Sez. 5, Sentenza n. 9911 del 27/04/1978 Ud. (dep. 19/07/1978) Rv. 139798 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - REATO DI PERICOLO - POSSIBILITA DI RICOSTRUZIONE DEL MOVIMENTO DEGLI AFFARI - IRRILEVANZA - CONDOTTA OMISSIVA DEL FALLITO - SUFFICIENZA.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - REATO DI PERICOLO - POSSIBILITA DI RICOSTRUZIONE DEL MOVIMENTO DEGLI AFFARI - IRRILEVANZA - CONDOTTA OMISSIVA DEL FALLITO - SUFFICIENZA.*
L'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento e punita come reato di pericolo. Pertanto il reato si configura per il solo fatto della condotta omissiva del fallito, anche se sia stato possibile ricostruire il movimento degli affari e la situazione patrimoniale dell'impresa, ed anche se non sia derivato danno alla massa dei creditori.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)