Sez. 5, Sentenza n. 16870 del 11/11/2003 (Rv. 568018 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Determinazione e adeguamento della misura della tassa - Competenza - Giunta comunale - Esclusione - Consiglio comunale - Sussistenza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, nel vigore della legge 8 giugno 1990 n. 142 di riforma del sistema delle autonomie locali, il cui art. 32 lett. g) demandava alla competenza dei consigli comunali "l'istituzione e l'ordinamento dei tributi", competente in via esclusiva ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione e all'adeguamento delle aliquote del tributo era il predetto organo consiliare. Deve pertanto ritenersi illegittima in quanto affetta da incompetenza funzionale e va disapplicata dal giudice tributario ai sensi dell'art. 7, comma quinto, D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 con consequenziale travolgimento dell'atto applicativo, una delibera della giunta comunale di variazione delle tariffe TARSU emanata sotto la vigenza della legge n. 142 del 1990 su cui risulti basato l'atto impositivo impugnato dall'interessato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)