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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 416 del 1990

Decisione
decisa il 1990-09-24, depositata il 1990-09-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:416
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 16433

  • Processo penale
  • Procedimenti speciali
  • Applicazione della pena su richiesta delle parti
  • Accordo fra PM e imputato non sindacabile dal giudice
  • Impossibilità per lo stesso di valutare la congruità delle sanzioni
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione concernente norna già dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua. - S. n. 313/90.

Norme impugnate

  • art. 444 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Massima n. 16435

  • Processo penale
  • Procedimenti speciali
  • Applicazione della pena su richiesta delle parti
  • Accordo fra PM e imputato non sindacabile dal giudice
  • Impossibilità per lo stesso di valutare la congruità delle sanzioni
  • Insussistenza
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questioni già dichiarate non fondate. - S. n. 313/1990.

Norme impugnate

  • art. 444 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale, promosso con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 13 febbraio 1990 dal Pretore di Orvieto nel procedimento penale a carico di Focarelli Roberto, iscritta al n. 286 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990; 2) ordinanza emessa il 14 marzo 1990 dal Pretore di Pinerolo nel procedimento penale a carico di Bertolucci Renzo, iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Orvieto, con ordinanza emessa il 13 febbraio 1990 nel procedimento penale a carico di Focarelli Roberto (reg.ord. 286/1990), e il Pretore di Pinerolo, con ordinanza emessa il 14 marzo 1990 nel procedimento penale a carico di Bartolucci Renzo (reg.ord. 301/1990), hanno sollevato - in riferimento rispettivamente agli artt. 3, primo comma, 101, secondo comma, 111, primo comma, della Costituzione e agli att. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo comma, della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 nuovo codice di procedura penale, nella parte in cui sottrae al giudice il potere-dovere di valutare la congruità della pena richiesta concordemente da P.M. e imputato;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza 313 del 1990, ha: dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 444 C.P.P. nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, il giudice possa valutare la congruità della pena patteggiata, rigettando la richiesta; dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 444 nuovo C.P.P. sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 102, secondo comma, 13, primo comma, 24, secondo comma, 27, secondo comma e 111, primo comma, della Costituzione;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale, Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 C.P.P. - nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, il giudice possa valutare la congruità della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione - perché l'illegittimità è stata già dichiarata con sentenza 2 luglio 1990 n. 313; Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 444 C.P.P., sollevata - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo comma, della Costituzione - dai Pretori di Orvieto e Pinerolo con le ordinanze 13 febbraio 14 marzo 1990. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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